Mancano veracemente pochissimi giorni alla scadenza ultima (30 giugno) entro la quale molti enti del terzo settore, dovranno pubblicare i contributi pubblici ricevuti nell’esercizio precedente, se pari o superiori a 10.000 euro.
Quest’anno, considerando che il 30 giugno è domenica, la scadenza è prorogata al 1° luglio.
Chi i soggetti interessati che devono adempiere a questo obbligo? Quali sono i contenuti e termini per la pubblicazione? Quali le informazioni da pubblicare? Quali le sanzioni per la mancata pubblicazione?
Cerchiamo di rispondere a queste domande analizzando punto per punto, ogni singolo aspetto.
Pubblicazione dei contributi al non profit, chi sono i soggetti interessati
In base alla normativa di riferimento – la legge 4 agosto 2017, n. 124, in particolare i commi da 125 a 129, modificata dal decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, anche noto come “Decreto Crescita” – vengono stabiliti gli obblighi di trasparenza per i contributi pubblici ricevuti dagli enti non profit.
Obblighi poi resi ancora più chiari dalle circolari del Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali (n. 2 dell’11 gennaio 2019 e n. 6 del 25 giugno 2021) che hanno esteso tali indicazioni anche agli enti del Terzo settore (Ets) e agli altri soggetti tenuti.
Nello specifico, è previsto che questi enti debbano pubblicare contributi, sovvenzioni, sussidi, vantaggi, aiuti in denaro o in natura, non aventi carattere generale e non corrispettivi, retributivi o risarcitori, pari o superiori a 10.000 euro ricevuti da:
- Pubbliche amministrazioni (art. 1, c. 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165)
- Soggetti di cui all’art. 2-bis del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, inclusi enti di diritto privato con bilancio superiore a 500.000 euro finanziati maggioritariamente da pubbliche amministrazioni per due esercizi finanziari consecutivi.
L’obbligo scatta per contributi pubblici pari o superiori a 10.000 euro nell’esercizio precedente (1° gennaio – 31 dicembre 2023). Vanno pubblicati solo i contributi non corrispettivi, retributivi o risarcitori, inclusi quelli in natura.
Le somme ricevute a titolo di 5 per mille non rientrano nel conteggio dei 10.000 euro, come chiarito dalla circolare n. 6 del 25 giugno 2021. Devono essere considerati i contributi “effettivamente erogati” durante l’esercizio finanziario precedente. Il limite è cumulativo: somme ricevute su diverse progettualità durante l’anno vanno sommate.
Informazioni da pubblicare
Secondo la circolare n. 2 dell’11 gennaio 2019, le informazioni devono includere:
- Denominazione e codice fiscale del ricevente.
- Denominazione del soggetto erogante.
- Somma incassata.
- Data di incasso.
- Causale della somma.
Le cooperative sociali devono pubblicare trimestralmente l’elenco dei destinatari delle somme per servizi di integrazione, assistenza e protezione sociale.
Associazioni, fondazioni e Onlus devono pubblicare i contributi sul proprio sito internet o su analogo portale digitale entro il 1° luglio 2024. Le società devono includere le informazioni nella nota integrativa del bilancio di esercizio.
Sanzioni per mancata pubblicazione
Il controllo sull’adempimento è in capo ai soggetti erogatori o all’amministrazione vigilante. La mancata pubblicazione comporta una sanzione pari all’1% degli importi ricevuti (minimo 2.000 euro) e l’obbligo di pubblicazione. Se non si adempie entro 90 giorni, si dovranno restituire integralmente le somme ricevute.