Gli enti sportivi dilettantistici hanno la possibilità di acquisire la qualifica di Ets (Ente del Terzo Settore) visto che l’attività sportiva dilettantistica è stata ricompresa nelle attività di interesse generale elencate sia nel Codice del Terzo Settore – Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii. – che nel decreto sull’impresa sociale. Il legislatore, nel decreto correttivo al D.lgs. 36/2021 (riforma dello sport dilettantistico) ha cercato di agevolare l’acquisizione della doppia qualifica.
Ma è davvero conveniente per una associazione sportiva dilettantistica assumere anche la qualifica Ets di Ente del Terzo settore?
Quali sono i vantaggi della doppia iscrizione?
E quali sono gli aspetti sfavorevoli?
Qualifica Ets: come si sono mossi fino ad ora gli enti sportivi dilettantistici?
La recente riforma del Terzo settore è stata seguita con attenzione dagli enti sportivi dilettantistici, i quali fino ad oggi hanno preferito in gran parte restare fuori dal perimetro degli Enti del Terzo settore e quindi non richiedere la qualifica Ets.
Il legislatore, con le modifiche apportate all’art. 6 comma 2 del D.lgs. 36/2021, ha teso a rendere maggiormente compatibili le due discipline chiarendo che agli enti con doppia qualifica iscritti sia nel RUNTS che nel Registro delle attività sportive dilettantistiche,
“si applicano le disposizioni del presente decreto limitatamente all’attività sportiva dilettantistica esercitata e, relativamente alle disposizioni del presente Capo I, solo in quanto compatibili con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e, per le imprese sociali, con il decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112”
e quella dell’art. 7 comma 1-bis del D.lgs. 36/2021, che si preoccupa di chiarire che nei casi di doppia qualifica “il requisito dell’esercizio in via principale dell’attività dilettantistica” per gli enti sportivi, non è necessario.
Ma al di là di questi apprezzabili tentativi del legislatore – costituenti un incentivo per gli enti sportivi ad entrare nel mondo del Terzo settore – risulta difficile affermare in astratto una convenienza o meno per tali enti all’assunzione della doppia qualifica.
Più precisamente, dopo aver compiuto una attenta valutazione di tutti gli aspetti favorevoli contenuti nella disciplina del codice del Terzo settore e che riguardano un determinato ente, occorre poi comparare tali vantaggi con le situazioni di svantaggio o peggiorative derivanti dall’assunzione della doppia qualifica. Si tratta di una comparazione che va fatta caso per caso, la quale risulta strettamente dipendente dalle situazioni concrete in cui viene a trovarsi e ad operare il singolo ente svolgente l’attività sportiva dilettantistica.