Nel panorama del no profit italiano, il 2024 segna l’avvento di significative modifiche in ambito IVA, in particolare per le organizzazioni di volontariato (ODV) e le associazioni di promozione sociale (APS). Queste entità, con ricavi annuali non superiori ai 65.000 euro, si trovano ora a adottare il regime forfetario delineato nell’articolo 1, commi da 58 a 63 della Legge n. 190/2014, esclusivamente per quanto riguarda l’IVA, a partire dal 1° gennaio. Va da sé che queste variazioni richiederanno attenzione e adattabilità da parte delle ODV e delle APS per assicurare la conformità alle norme vigenti e future.
No profit: una semplificazione normativa
La modifica normativa, introdotta dall’articolo 5, commi 15-quinquies e 15-sexies del Decreto-legge n. 146/2021, anticipa l’applicazione dell’articolo 86 del Decreto Legislativo n. 117/2017. Quest’ultimo stabilisce un regime forfetario per le attività commerciali delle ODV e delle APS, proponendo una regolamentazione IVA analoga a quella definita dalla Legge n. 190/2014.
Il codice del terzo settore e le sue implicazioni
Il Codice del Terzo Settore, specificato nell’articolo 104, comma 1 del Decreto Legislativo n. 117/2017, entrerà in vigore, per quanto concerne le imposte dirette, nel periodo d’imposta successivo al rilascio dell’autorizzazione da parte della Commissione Europea. Di conseguenza, le ODV e le APS sono esentate dal riportare l’IVA a titolo di rivalsa e dal detrarre l’imposta sugli acquisti, oltre a essere sollevate dalla maggior parte degli obblighi stabiliti dal DPR n. 633/72. Persistono, tuttavia, i doveri relativi alla fatturazione elettronica e alla trasmissione telematica dei corrispettivi.
Applicazione del regime IVA e le sue eccezioni
Dal 1° gennaio di quest’anno, le organizzazioni no profit in questione possono applicare il regime IVA senza necessità di comunicazioni specifiche, sebbene le bozze attuali della dichiarazione IVA non riflettano ancora pienamente queste novità. Sono esentate da IVA anche le operazioni delle ODV conformi all’articolo 8, comma 2 della Legge n. 266/91 e quelle delle APS, nei limiti stabiliti dall’articolo 4, commi 4, 6 e 7 del DPR n. 633/72, purché rispettino le condizioni di no profit.
Cambiamenti imminenti e adeguamenti alla normativa europea
Importanti cambiamenti sono previsti dal 1° luglio 2024, con l’abolizione del regime di esclusione IVA per certe operazioni associative, come indicato nell’articolo 5, comma 15-quater del DL n. 146/2021. Questo adeguamento mira a allineare la normativa nazionale con quella europea, che generalmente non prevede esclusioni dall’IVA per le operazioni no profit, ma solo possibili esenzioni in determinati casi. Di conseguenza, a partire dal 1° luglio 2024, il regime di esclusione previsto dall’art. 4, commi 4, 5 e 6 del DPR n. 633/72 sarà sostituito, in alcune circostanze, da un regime di esenzione IVA. Ciò implica che gli enti interessati dovranno documentare e registrare le operazioni rilevanti ai fini IVA, effettuare liquidazioni periodiche e comunicare i dati pertinenti, nonché inserirle nella dichiarazione annuale IVA.
Attenzione ai dettagli: esenzioni limitate
È cruciale notare che non tutte le operazioni attualmente escluse da IVA diventeranno automaticamente esenti. Ad esempio, le prestazioni delle APS verso indigenti saranno esentate, mentre altre operazioni saranno soggette a imposta. L’esenzione sarà limitata a specifiche prestazioni di servizi e cessioni di beni strettamente connesse, rispettando i requisiti statutari e evitando distorsioni della concorrenza nei confronti delle imprese commerciali soggette all’IVA.
Possibili Sviluppi e Revisioni Normative
Le novità discusse hanno subito diversi rinvii e potrebbero essere soggette a ulteriori sviluppi nei mesi a venire, specialmente in seguito al processo di revisione generale delle norme IVA iniziato con l’attuazione della legge delega per la riforma fiscale (Legge n. 111/2023).