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Il Codice del Terzo Settore (Decreto legislativo 3 luglio 2017 n.117 e ss.mm.ii.) ha introdotto importanti novità riguardo alla figura del volontario, definendolo come “una persona che, per sua libera scelta, svolge attività in favore della comunità e del bene comune” (art. 17, co. 1). Questa definizione si applica a tutti gli enti del terzo settore e non solo alle Organizzazioni di Volontariato (ODV) e alle Associazioni di Promozione Sociale (APS), come avveniva in passato.

Figura del volontario: attività che può svolgere

La principale novità introdotta dal Codice è la possibilità per tutti gli enti del terzo settore di avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività, ampliando così la platea di soggetti che possono operare come volontari. Tuttavia, il Codice stabilisce anche alcune caratteristiche fondamentali dell’attività del volontario.

Innanzitutto, la figura del volontario deve offrire un servizio spontaneo, gratuito e senza fini di lucro. Questo significa che il volontario non può essere retribuito in alcun modo, neanche dal beneficiario dell’attività svolta. L’unico rimborso consentito è quello delle spese effettivamente sostenute e documentate, mentre sono vietati i rimborsi forfetari: in questo modo viene garantita la trasparenza e la tracciabilità delle spese.

In secondo luogo, al fine di preservare la natura gratuita e spontanea del servizio di volontariato – e, al tempo stesso, scongiurare il rischio che il volontariato possa essere sfruttato come una forma di lavoro precario o come una modalità per aggirare le leggi sul lavoro subordinato o autonomo – il Codice del Terzo Settore stabilisce anche che la figura di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo, e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o associato o tramite il quale svolge la propria attività di volontariato.

Infine, il volontario ufficialmente riconosciuto, ha il diritto a usufruire di forme di flessibilità di orario di lavoro o delle turnazioni previste dai contratti o dagli accordi collettivi, compatibilmente con l’organizzazione aziendale.

Tutela e valorizzazione dei volontari

Proprio per tutelare e valorizzare la figura del volontario, il Codice del Terzo Settore impone che Odv e Aps che si avvalgono dell’opera di volontari debbano obbligatoriamente tenere un registro dei volontari e assicurare i loro iscuristi contro malattie, infortuni e responsabilità civile verso terzi.

Un altro aspetto importante riguarda la formazione e l’aggiornamento dei volontari, così da garantire, da una parte, la qualità e l’efficacia delle attività da loro svolte e dall’altra, permette loro di sviluppare nuove competenze e conoscenze.

Infine, il Codice del Terzo Settore promuove anche la promozione dei diritti dei volontari, come il diritto all’informazione, il diritto alla partecipazione alle decisioni dell’ente, il diritto al riconoscimento delle competenze acquisite attraverso l’attività di volontariato e il diritto all’associazionismo. Questo contribuisce a valorizzare e riconoscere la figura del volontario come attore fondamentali del terzo settore.

Figura del Volontario: un valore aggiunto a livello sociale

Da un punto di vista valoriale e delle competenze, la possibilità per gli enti del terzo settore di avvalersi dei volontari offre numerosi vantaggi. Innanzitutto, consente alle organizzazioni di ampliare le proprie risorse umane e di svolgere le proprie attività in maniera più efficace ed efficiente. I volontari apportano competenze, energie e prospettive diverse che arricchiscono l’operato delle organizzazioni. Inoltre, il coinvolgimento dei volontari promuove la partecipazione attiva dei cittadini alla vita della comunità e favorisce lo sviluppo di un senso di appartenenza e di responsabilità verso il bene comune.

Tuttavia, è importante sottolineare che il volontariato non può sostituire il lavoro retribuito e deve essere sempre basato sulla volontarietà e sulla consapevolezza della scelta da parte del volontario. Non deve essere considerato come una forma di lavoro precario o come una soluzione per risparmiare sui costi del personale. Al contrario, il volontariato deve essere valorizzato e riconosciuto come un’opportunità di cittadinanza attiva e di contributo al bene comune.

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