Un recente chiarimento della Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate (interpello n. 904-785/2024) – che riportiamo nella sua interezza, in calce a questa news, n.d.r. – ha stabilito che i contributi corrisposti nell’ambito della co-progettazione con enti del Terzo Settore non sono soggetti a IVA.
In questo modo, la co-progettazione, strumento collaborativo tra enti pubblici ed enti del Terzo Settore (ETS), conferma la sua natura giuridica e fiscale distinta dai tradizionali rapporti commerciali.
Co-progettazione – contesto della richiesta
La questione riguardava un’amministrazione pubblica che aveva stipulato un accordo con un’ATI (Associazione Temporanea di Imprese) composta da due cooperative sociali per la gestione di centri sociali e punti di incontro. Nonostante la presenza nel contratto di clausole tipiche di una prestazione sinallagmatica, come penali per inadempimento e possibilità di risoluzione del rapporto, l’Agenzia ha chiarito che gli importi riconosciuti non hanno natura di corrispettivo, ma di contributo.
Motivazioni dell’Agenzia
Secondo l’Agenzia delle Entrate, tali somme rientrano nella disciplina prevista dall’art. 12 della legge n. 241/1990, che regola i contributi per attività di interesse generale: ovvero, perché non vi è stato uno scambio diretto tra contributo e prestazione, come avviene invece nei contratti sinallagmatici.
Nello specifico, l’Agenzia ha chiarito che i contributi corrisposti nell’ambito della co-progettazione non sono soggetti a IVA per le seguenti ragioni:
- Esclusione dall’ambito IVA
- Le somme erogate sono qualificabili come contributi e non come corrispettivi.
- Non si configura un rapporto sinallagmatico (scambio diretto di prestazioni) tra le parti.
- Le somme finanziano un’attività di interesse generale, destinata a soggetti socialmente meritevoli e non al beneficio esclusivo del Comune.
- Natura giuridica delle somme
- La convenzione è regolata dall’art. 12 della Legge n. 241/1990, che disciplina i contributi pubblici e i vantaggi economici assegnati attraverso procedimenti trasparenti e non sinallagmatici.
- Gli importi non rappresentano un corrispettivo diretto per i servizi resi, bensì un sostegno finanziario per perseguire obiettivi di interesse generale.
- Elementi contrattuali non rilevanti per l’IVA
- La presenza di clausole contrattuali, come penali per inadempimento o disposizioni sulla risoluzione del rapporto, non altera la qualificazione delle somme come contributi.
- Tali clausole servono a regolare aspetti operativi della convenzione, ma non incidono sulla finalità principale del contributo, ovvero finanziare attività di interesse collettivo.
Questo chiarimento conferma l’importanza della co-progettazione come strumento di collaborazione tra enti pubblici e Terzo Settore, con una disciplina fiscale coerente con la sua natura giuridica e sociale.
Direzione regionale della Lombardia dell’Agenzia delle Entrate (interpello n. 904-785:2024)