È di pochi giorni fa – 19 luglio – la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale della legge 4 luglio 2024, n. 104, in merito alle “Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo settore“. Con questa normativa – che riportiamo nella sua interezza in calce a questo articolo, n.d.r. – vengono introdotte significative modifiche al Codice del Terzo Settore (CTS – d.lgs. n. 117/2017) con l’obiettivo di semplificare l’organizzazione e migliorare il funzionamento degli Enti del Terzo Settore (ETS), facilitando anche i rapporti con il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS) e rendendo la loro gestione più efficiente e trasparente.
Analizziamole punto per punto.
Attività diverse e sponsorizzazioni
Le modifiche apportate introducono nuovi criteri e chiarimenti riguardanti le attività che gli ETS possono svolgere, incluse le attività diverse e le sponsorizzazioni. Questi cambiamenti mirano a definire meglio i limiti e le modalità di queste attività, assicurando che siano coerenti con gli obiettivi statutari degli ETS.
Personalità giuridica e iscrizione
L’articolo 11, comma 3 del d.lgs. n. 117/2017 chiarisce che l’iscrizione delle imprese sociali nel registro delle imprese soddisfa il requisito per l’iscrizione nel RUNTS. Per le fondazioni costituite come associazioni o fondazioni, questa iscrizione è valida anche per l’acquisizione della personalità giuridica.
Scritture contabili e bilancio
Le modifiche all’articolo 13 del d.lgs. n. 117/2017 aumentano il limite massimo dei proventi entro il quale gli enti del Terzo Settore senza personalità giuridica possono redigere il bilancio in forma di rendiconto per cassa, portandolo da 219.999,99 a 300.000 euro. Inoltre, gli enti con ricavi non superiori a 60.000 euro possono presentare le entrate e le uscite in forma aggregata.
Delega nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (RUNTS)
Le nuove disposizioni permettono ai legali rappresentanti degli ETS di delegare a terzi le operazioni sul RUNTS, facilitando così la gestione amministrativa e operativa degli enti.
Rapporti di lavoro
L’articolo 36 del CTS è stato modificato per aumentare il limite massimo del rapporto tra il numero dei lavoratori impiegati e il numero degli associati dal 5% al 20%. Questo offre maggiore flessibilità alle associazioni di promozione sociale nella gestione del personale.
Partecipazione alle assemblee tramite telecomunicazione
La modifica all’articolo 24 del CTS consente agli associati di partecipare alle assemblee e di votare tramite mezzi di telecomunicazione, a condizione che siano verificati l’identità dell’associato e il rispetto dei principi di buona fede e parità di trattamento.
Revisione dei limiti per organi di controllo
Gli articoli 30 e 31 del CTS hanno visto un aumento dei requisiti per la nomina obbligatoria dell’organo di controllo. L’obbligo ora scatta se vengono superati per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti:
- 150.000 euro per l’attivo dello stato patrimoniale,
- 300.000 euro per i ricavi,
- 7 unità per il numero medio di dipendenti.
LEGGE 4 luglio 2024 n 104 -Disposizioni in materia di politiche sociali e di enti del Terzo Settore