La gestione di un’attività di ristorazione o di un punto ristoro, quale bar o ristorante che sia, all’interno di un’associazione sportiva dilettantistica (A.S.D.) è una realtà frequente e solleva questioni sul trattamento fiscale dei proventi. Tali entrate possono essere classificate come “istituzionali” o “commerciali”? Questa distinzione è cruciale in quanto influenza gli obblighi fiscali e le eventuali agevolazioni applicabili.
Somministrazione vs Ristorazione
Quando si parla di attività di ristorazione in ASD, bisogna prima di tutto operare una distinzione tra le attività di “somministrazione” di alimenti e bevande, che riguardano la distribuzione di cibi confezionati o che richiedono minima preparazione, e quelle di “ristorazione“, che implicano una trasformazione più complessa delle materie prime e un servizio più sofisticato.
Trattamento dei Corrispettivi per un’attività di ristorazione in ASD
Indipendentemente dall’utenza (associati o non), le attività di somministrazione e ristorazione condotte da un’A.S.D. sono generalmente classificate come “commerciali” e quindi soggette a tassazione ai sensi dell’art. 148, co. 4, T.U.I.R. e dell’art. 4, co. 5, d.p.r. 633/1972. Pertanto, l’associazione deve soddisfare gli obblighi legali tipici delle attività commerciali, compresa la possibile assunzione di lavoratori dipendenti e l’iscrizione alla CCIAA.
Eccezioni alla regola e agevolazioni: quali i requisiti
Ci sono alcune eccezioni a questa regola. Ad esempio, per le associazioni di promozione sociale (aps) riconosciute, la somministrazione di alimenti e bevande non è considerata commerciale se svolta in linea con gli scopi istituzionali (art. 148, co. 5, T.U.I.R. e art. 4, co. 6, d.p.r. 633/1972). Inoltre, secondo l’art. 25, co. 2, L. 133/1999, non sono imponibili ai fini delle imposte sul reddito i proventi realizzati da A.S.D. in concomitanza di eventi sportivi fino a un limite di due eventi annui e fino a un massimo di 51.645,69 euro.
Per beneficiare di regimi fiscali favorevoli, un bar o ristorante all’interno di un’A.S.D. deve:
- Trovarsi all’interno o nelle immediate vicinanze degli spazi dedicati alle attività statutarie dell’A.S.D.;
- Non essere gestiti in maniera completamente autonoma da questa;
- Le loro operazioni devono essere strettamente collegate agli scopi istituzionali dell’A.S.D.;
- Devono essere previsti dallo Statuto dell’A.S.D. e avere natura strumentale rispetto all’attività sportiva principale;
- Devono rispettare il criterio “quantitativo” per essere considerati attività secondarie, come definito dal decreto ministeriale n. 107 del 19 maggio 2021.
Inoltre, la Circolare 18/E/2018 dell’Agenzia delle Entrate e il Codice del Terzo Settore (d.lgs. 117/2017) offrono ulteriori chiarimenti sull’argomento. È essenziale che tali attività non sovvertano la concorrenza di mercato e siano in linea con gli scopi istituzionali dell’ente.