Grande attenzione per i contribuenti in regime forfettario: la legge di bilancio 2023 – Legge 29 dicembre 2022, n. 197 – ha apportato significative modifiche all’articolo 1 della legge n. 190 del 23 dicembre 2014, stabilendo che il regime forfettario perde validità nell’anno stesso in cui i ricavi o compensi percepiti superano la soglia di 100.000 euro: in pratica scatta l’applicazione delle regole IVA ordinarie e si paga l’Irpef per tutto l’anno.
Ma entriamo nello specifico.
Superamento del limite dei 100.000: conseguenze immediate
In un precedente articolo, abbiamo già analizzato come cambia il regime forfettario in base alla nuova legge di Bilancio, adesso però vogliamo vedere cosa accade quando un contribuente nel regime forfettario supera la soglia di ricavi o compensi di 100.000 euro in un anno solare, perché sorgono questioni importanti relative alla tassazione.
Il superamento di questa soglia, infatti, comporta l’applicazione delle regole IVA ordinarie a partire dalle transazioni che hanno causato il superamento. Questo evento non ha solo implicazioni IVA, ma ha anche effetti rilevanti sul fronte delle imposte dirette, come l’Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche (IRPEF).
Accertamento delle Condizioni per il Regime Forfettario
In base alle disposizioni sancite nell’attuale Legge di Bilancio, il regime forfettario è accessibile a coloro che soddisfano determinati requisiti:
- I ricavi o compensi conseguiti non superano gli 85.000 euro all’anno
Fino allo scorso anno la soglia del forfettario si attestava sui 65.000 euro, ma la L. 197/22, comma 54, lettera a), ha modificato le parole: «euro 65.000» sostituendole con «euro 85.000»; - Le spese sostenute non superano i 20.000 euro lordi
comprendendo lavoro accessorio, lavoro dipendente e compensi per collaboratori. - Le condizioni di esclusione da questo regime non sono cambiate rispetto all’anno precedente.
Nel momento in cui però i ricavi o compensi superano gli 85.000 euro, il contribuente potrebbe dover abbandonare il regime forfettario. Questo passaggio avviene a partire dall’anno successivo a quello in cui sono mancate le condizioni di accesso previste dal comma 54, o se sono verificate le situazioni indicate nel comma 57. Nel caso in cui i ricavi o i compensi percepiti superino i 100.000 euro nello stesso anno, il regime forfettario cessa immediatamente e si applica l’IVA a partire dalle operazioni che hanno causato il superamento. Si legge infatti al comma 71 che:
«Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite»
Quando si verifica il superamento dei 100.000 euro, non solo l’IVA assume un ruolo diverso, ma anche l’IRPEF subisce dei cambiamenti significativi. Questo significa che il reddito sarà soggetto alle modalità di calcolo ordinarie per l’intero anno, insieme alle relative addizionali.
Per non perdere le agevolazioni del forfettario, è quindi necessaria una pianificazione accurata e un’eventuale consulenza nel momento un cui la soglia massima di reddito viene superata e si voglia navigare attraverso queste transizioni in modo più agevole.