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Novità su concordato preventivo biennale e mini-ravvedimento: esclusione dei forfettari

Come abbiamo visto in articoli precedenti (qui, qui e qui) i contribuenti che esercitano attività d’impresa, arti o professioni e che risultano soggetti agli ISA (Indici Sintetici di Affidabilità fiscale) possono accedere al concordato preventivo biennale, rispettando specifici requisiti, tranne quanto disposto dal Capo III del D.Lgs. n. 13/2024, che riguarda i contribuenti forfettari.

In base a quanto stabilito dall’art. 23 del D.Lgs. n. 13/2024, il concordato preventivo biennale è accessibile (solo per l’anno 2024) anche ai contribuenti che aderiscono al regime forfettario, purché tale regime sia stato applicato nel 2023. Tuttavia, non è consentito l’accesso al concordato per chi ha avviato l’attività nel periodo d’imposta immediatamente precedente a quello cui si riferisce la proposta.

 

Regime premiale per il concordato preventivo biennale

Nonostante le cause di esclusione (art. 24 del D.Lgs. n. 13/2024), le cause di cessazione (artt. 30 comma 2 e 32 del D.Lgs. n. 13/2024), e le cause di decadenza (art. 33 del D.Lgs. n. 13/2024), che sono simili a quelle per i contribuenti ordinari, l’art. 31 bis del D.Lgs. n. 13/2024 introduce un regime premiale per coloro che aderiscono al concordato.
In particolare, viene data la possibilità di optare per un’imposizione sostitutiva sul reddito concordato, con aliquote agevolate:

  • 10% del reddito eccedente per i contribuenti ordinari.
  • 3% per le nuove attività, come previsto dall’art. 1 comma 65 della L. n. 190/2014.

Per i contribuenti forfettari, l’art. 4 del DM 15 luglio 2024 (cosiddetto “CPB forfettari”) consente di segnalare all’Agenzia delle Entrate eventuali eventi straordinari tramite il software utilizzato per il calcolo del concordato. Questi eventi, se rilevanti, possono ridurre la proposta di concordato, come segue:

  • Riduzione del 10% per sospensioni dell’attività tra 30 e 60 giorni;
  • Riduzione del 20% per sospensioni tra 60 e 120 giorni;
  • Riduzione del 30% per sospensioni superiori a 120 giorni.

Il mini-ravvedimento legato al concordato preventivo biennale

Con l’art. 2-quater, introdotto nella conversione della Legge 143/2024 del D.L. n. 113/2024, i contribuenti soggetti agli ISA e aderenti al concordato preventivo biennale entro il 31 ottobre 2024 possono beneficiare di un ravvedimento speciale. Tale ravvedimento prevede il versamento di un’imposta sostitutiva che copre le imposte sui redditi, le relative addizionali e l’IRAP.

SOGEI, partner tecnologico dell’Agenzia delle Entrate, ha messo a disposizione una tabella riepilogativa nel Cassetto Fiscale dei contribuenti, con le informazioni necessarie per il calcolo dell’imposta sostitutiva e la possibilità di scaricare i dati.

La base imponibile del ravvedimento è determinata dalla differenza tra il reddito d’impresa o di lavoro autonomo dichiarato e il reddito incrementato secondo il punteggio ISA:

  • 5% per punteggio ISA pari a 10;
  • 10% per punteggio ISA da 8 a meno di 10;
  • 20% per punteggio ISA da 6 a meno di 8;
  • 30% per punteggio ISA da 4 a meno di 6;
  • 40% per punteggio ISA da 3 a meno di 4;
  • 50% per punteggio ISA inferiore a 3.

Per gli anni d’imposta 2018, 2019 e 2022, le imposte sostitutive sui redditi sono:

  • 10% per un livello di affidabilità fiscale pari o superiore a 8;
  • 12% per un livello tra 6 e 8;
  • 15% per un livello inferiore a 6.

Per i periodi 2020 e 2021, le imposte sono ridotte del 30% a causa della pandemia COVID-19. L’imposta minima annua è fissata a 1.000 euro, con possibilità di pagamento in un’unica soluzione entro il 31 marzo 2025 o in 24 rate mensili.

Il ravvedimento non si perfeziona in caso di notifica di atti di accertamento o recupero crediti inesistenti. Una volta effettuato il pagamento, per i periodi d’imposta dal 2018 al 2022, non sono consentite rettifiche dei redditi d’impresa, salvo specifici casi come la decadenza dal concordato.

Dal momento che gli ISA non si applicano ai forfettari, questi ultimi sono esclusi dal regime di ravvedimento. Sono esclusi anche i contribuenti minimi e “multiattività”, oltre a enti del terzo settore, organizzazioni di volontariato, associazioni di promozione sociale, cooperative e consorzi.

 

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