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Rottamazione dei ruoli: riammissione per i decaduti al 31/12/24

L’art. 3-bis del DL 202/2024Milleproroghe – inserito in sede di conversione in legge, introduce una misura di riammissione alla rottamazione dei ruoli per i contribuenti che, al 31 dicembre 2024, risultano decaduti a causa di irregolarità nei pagamenti delle rate. Tale possibilità è riservata esclusivamente ai soggetti che avevano presentato domanda di adesione alla rottamazione originaria entro il 30 giugno 2023, come stabilito dalla L. 197/2022 (Legge di Bilancio 2023). La norma non prevede una nuova rottamazione né amplia quella esistente. Infatti, la riammissione non può riguardare carichi che, pur rientrando nei criteri, non erano stati inclusi nella domanda originaria o che sono stati affidati agli Agenti della Riscossione dopo il 30 giugno 2022.

 

Ambito di applicazione della riammissione

La riammissione è destinata solo ai contribuenti che hanno presentato la domanda entro i termini originari e che sono decaduti per il tardivo, insufficiente o omesso pagamento delle rate in scadenza fino al 31 dicembre 2024, anche nel caso in cui non abbiano versato alcuna rata.

Restano esclusi dalla misura coloro che non hanno presentato la domanda nei tempi previsti dalla legge, chi ha pagato le rate in ritardo senza superare il limite di tolleranza di 5 giorni, nonché i contribuenti che hanno rispettato puntualmente tutte le scadenze. Per questi ultimi, è rimasto l’obbligo di saldare la rata in scadenza il 28 febbraio 2025 per non decadere dalla rottamazione.

Chi intende usufruire della riammissione deve presentare la relativa domanda entro il 30 aprile 2025, utilizzando i modelli che verranno predisposti dall’Agente della Riscossione.

 

Benefici della rottamazione dei ruoli

La rottamazione dei ruoli permette di ottenere uno sgravio totale delle sanzioni tributarie e contributive, oltre che di tutti gli interessi compresi nel carico, inclusi quelli per ritardata iscrizione a ruolo relativi a imposte sui redditi e IVA. Vengono inoltre azzerati gli interessi di mora applicati dall’Agente della Riscossione per mancati pagamenti successivi ad accertamenti esecutivi, avvisi di addebito o cartelle di pagamento, nonché gli aggi di riscossione.

Nel caso delle violazioni al Codice della strada, la rottamazione comporta l’annullamento degli interessi e delle maggiorazioni di legge, ma non incide sulle sanzioni pecuniarie che restano integralmente dovute.

 

Presentazione della domanda

La domanda di riammissione va inviata all’Agenzia delle Entrate-Riscossione entro il 30 aprile 2025, pena la decadenza dal beneficio. Nella richiesta, il contribuente deve indicare i ruoli che intende definire e specificare se intende procedere al pagamento in unica soluzione o rateizzato. Inoltre, è necessario impegnarsi formalmente a rinunciare ai contenziosi in corso.

La domanda può essere presentata anche solo per alcuni dei carichi già oggetto della richiesta originaria. È importante inviarla anche nel caso in cui non vi siano importi da versare, ad esempio se tutte le rate precedenti sono state pagate con un ritardo superiore ai 5 giorni di tolleranza.

Dopo l’invio della domanda di riammissione, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione non può più avviare azioni esecutive, né disporre fermi amministrativi su beni mobili o iscrizioni ipotecarie. Tuttavia, i fermi e le ipoteche già esistenti rimangono validi e mantengono il loro titolo di prelazione.

Le procedure esecutive immobiliari già avviate non possono proseguire, a meno che non si sia già concluso un incanto con esito positivo. Inoltre, si sbloccano i pagamenti da parte delle Pubbliche Amministrazioni, che di norma vengono sospesi in presenza di debiti iscritti a ruolo superiori a 5.000,00 euro. La presentazione della domanda potrebbe facilitare il rilascio del DURC regolare (Documento Unico di Regolarità Contributiva).

Entro il 30 giugno 2025, l’Agenzia delle Entrate-Riscossione notificherà al debitore l’ammontare complessivo delle somme da pagare, con il dettaglio degli importi delle singole rate e le relative scadenze.

Modalità di pagamento

Il debito può essere estinto in 10 rate di pari importo. Le prime due rate scadono rispettivamente il 31 luglio 2025 e il 30 novembre 2025, mentre le restanti otto hanno scadenza il 28 febbraio, 31 maggio, 31 luglio e 30 novembre degli anni 2026 e 2027.

In alternativa alla rateizzazione, è possibile saldare l’intero importo in un’unica soluzione entro il 31 luglio 2025. I pagamenti possono essere effettuati utilizzando i bollettini precompilati, tramite domiciliazione bancaria o direttamente presso gli uffici dell’Agente della Riscossione.

La normativa esclude la possibilità di compensare gli importi dovuti con eventuali crediti disponibili. Per le somme rateizzate si applicano, dall’1 novembre 2023, interessi al tasso del 2% annuo.

Somme già pagate

Il contribuente non ha diritto al rimborso delle somme già versate. Gli importi pagati a titolo di capitale e per il rimborso delle spese di esecuzione saranno tuttavia scomputati dal totale ancora dovuto.

 

Decadenza dalla rottamazione dei ruoli

Il beneficio della rottamazione si perfeziona solo con il tempestivo e integrale pagamento degli importi dovuti. In caso di inadempimento, il contribuente perde il diritto allo sgravio delle sanzioni, degli interessi e degli aggi di riscossione. Tuttavia, un ritardo contenuto entro i 5 giorni dalla scadenza non comporta la decadenza.

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