A partire dal 20 di marzo, sono previsti sostanziali cambiamenti all’interno del sistema di fatturazione elettronica: a seguito, infatti, del provvedimento n. 105669 – che riportiamo nella sua interezza in calce a questo articolo, n.d.r. – emanato dall’Agenzia delle Entrate le procedure di accesso e consultazione delle fatture elettroniche saranno riformate, snellendo notevolmente l’iter per gli utenti. Tre sono le principali novità: scopriamole insieme.
Semplificazione del Processo di Consultazione
Il primo cambiamento rilevante elimina la necessità di un accordo di servizio preliminare per la visione delle fatture elettroniche. La rimozione di questo onere burocratico, da una parte faciliterà significativamente l’iter per gli utenti e operatori IVA, dall’altra semplificherà la procedura precedentemente delineata dall’articolo 1, comma 3, del decreto legislativo n. 127 del 2015 e modificato dal decreto-legge n. 145 del 18 ottobre 2023.
Ampliamento della Disponibilità delle Fatture Elettroniche
La seconda modifica estende il periodo di disponibilità delle fatture elettroniche trasmesse tramite il Sistema di Interscambio (SDI) nell’area riservata fino al 31 dicembre del secondo anno successivo alla ricezione, offrendo agli utenti più tempo per gestire i propri documenti fiscali.
Estensione del Servizio di Registrazione
La riforma include poi un’estensione del servizio di registrazione dell’indirizzo telematico, ora accessibile anche a soggetti giuridici diversi dalle persone fisiche e non detentori di partita IVA. Questo allarga l’ambito di utilizzo della fatturazione elettronica, arricchendo i vantaggi per un ampio spettro di utenti..
Recapito delle Fatture Elettroniche per Tutti
Il servizio di recapito è ora esteso a una più ampia categoria di soggetti, inclusi coloro che, pur non essendo persone fisiche, non posseggono una partita IVA. La novità fornisce l’opportunità di ricezione delle fatture attraverso un indirizzo telematico preferito che include una casella PEC e un “codice destinatario”. L’espansione del servizio di registrazione per l’indirizzo elettronico di recapito si estende ora anche ai complessi condominiali e agli enti non commerciali sprovvisti di partita IVA.
È stata inoltre apportata un’importante revisione alle procedure di fatturazione per gli operatori economici sotto regime di vantaggio o forfetario. In precedenza, si richiedeva unicamente l’utilizzo di un codice standardizzato “0000000” per l’emissione della fattura elettronica, successivamente lo SDI provvedeva alla consegna al ricevente, depositandola nella sua area riservata. Tuttavia, questa prassi è stata rimossa; di conseguenza, a partire dal 20 marzo 2024, si richiede ai soggetti in regime forfetario, oggetto dell’obbligo di fatturazione elettronica, di fornire un indirizzo telematico al quale le fatture debbano essere inviate.