Una recente risposta dell’Agenzia delle Entrate – la Risposta 2/2025 dell’8 gennaio, che riportiamo per intero in calce a questo articolo, n.d.r. – ha chiarito come l’accordo tra un Comune e una associazione sportiva dilettantistica (Asd), relativo alla gestione di un palasport, non rientri nell’esenzione IVA prevista dall’articolo 36-bis del Dl 75/2023.
L’Agenzia ha ribadito che l’esenzione dall’IVA si applica esclusivamente alle prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport, rese da enti senza scopo di lucro. Tuttavia, l’accordo analizzato prevede un insieme di prestazioni che vanno oltre tale ambito.
Il caso in esame
Il quesito è stato posto da una Asd attiva nel campionato nazionale di basket, che utilizza un palasport comunale sia per allenamenti sia per le partite ufficiali. La gestione dell’impianto è affidata tramite un contratto annuale stipulato con il Comune, il quale prevede:
- Gestione operativa: l’Asd è incaricata di svolgere attività di custodia, pulizia e piccola manutenzione del palasport, a fronte di un corrispettivo calcolato in base a tariffe orarie stabilite dalla giunta comunale.
- Obblighi del Comune: l’ente pubblico si fa carico della sorveglianza, del controllo dei dispositivi di sicurezza, delle utenze e delle spese straordinarie.
In aggiunta, l’accordo permette all’Asd di svolgere attività pubblicitarie all’interno del palazzetto, ottenendo così benefici economici che non sono direttamente collegati alla pratica sportiva.
Cosa dice la norma sull’esenzione IVA alle associazioni sportive
L’articolo 36-bis del Dl 75/2023 esenta dall’IVA le prestazioni connesse allo sport o all’educazione fisica, purché rese da organismi senza fini di lucro. Tale disposizione è in linea con quanto previsto dall’articolo 132, paragrafo 1, lettera m), della direttiva IVA 2006/112/CE, che concede agli Stati membri di esentare un numero limitato di prestazioni strettamente legate allo sport.
La Corte di giustizia dell’Unione Europea ha chiarito che l’esenzione IVA può essere applicata solo se il servizio è fornito da un’organizzazione senza fini di lucro e direttamente legato alla pratica dello sport.
A livello nazionale, la circolare n. 27/2008 dell’Agenzia delle Entrate specifica che le associazioni devono escludere esplicitamente scopi lucrativi nei propri atti costitutivi e statuti, destinando eventuali utili alle finalità sociali.
La posizione dell’Agenzia delle Entrate
L’Agenzia ha concluso che l’accordo esaminato non soddisfa i requisiti per l’esenzione IVA, poiché rappresenta una “gestione complessa” che include anche attività che non rientrano tra le prestazioni strettamente connesse alla pratica dello sport. Ad esempio, la possibilità per l’Asd di svolgere pubblicità commerciale nel palasport costituisce un’attività di natura economica estranea all’ambito sportivo.