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Fatturazione elettronica: novità su regolarizzazione, specifiche tecniche e nuovi codici

L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato il 31 gennaio 2025 la versione 1.9 delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica, introducendo modifiche significative che entreranno in vigore dal 1° aprile 2025. Tra le novità più rilevanti, troviamo aggiornamenti riguardanti la regolarizzazione dell’omessa o irregolare fatturazione.

Fatturazione elettronica: regolarizzazione con il nuovo codice TD29

La nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica introduce il codice TD29, pensato per la comunicazione da parte del cessionario o committente in caso di mancata o irregolare fatturazione da parte del cedente o prestatore. L’utilizzo di questo codice è fondamentale per evitare le sanzioni previste dall’art. 6, comma 8, del D.Lgs. 471/97.

Parallelamente, dal 1° aprile 2025, viene aggiornata anche la descrizione del codice TD20, che rimarrà in uso nei seguenti casi:

  • operazioni soggette a reverse charge (art. 6, comma 9-bis, del D.Lgs. 471/97);
  • operazioni rientranti nell’art. 46, comma 5, del D.L. 331/93 e in quelle assimilate (ad esempio, quando un cessionario non riceve la fattura di un acquisto intra-UE entro il secondo mese successivo all’operazione).

Fatturazione elettronica: aggiornamento dei codici errore

Contestualmente all’introduzione del codice TD29, vengono aggiornati i seguenti codici errore:

  • 00471: il cedente/prestatore coincide con il cessionario/committente;
  • 00473: il campo <IdPaese> del cedente/prestatore contiene un valore diverso da “IT”;
  • 00475: manca l’inserimento della partita IVA del cessionario/committente.

Altre novità della versione 1.9

Oltre alle modifiche sulla regolarizzazione, la nuova versione delle specifiche tecniche per la fatturazione elettronica introduce ulteriori cambiamenti:

  • l’aggiunta del Regime Fiscale “RF20”, che identifica il nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA (Titolo V-ter del DPR 633/72);
  • la rimozione del limite massimo di 400,00 euro per le fatture semplificate, purché il cedente o prestatore rientri nel regime forfettario o nel nuovo regime transfrontaliero di franchigia IVA (art. 21-bis del DPR 633/72 e DM 10.5.2019);
  • l’aggiornamento dei codici per le fatture di vendita di gasolio e carburante, in linea con la nuova codifica TA13 pubblicata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.

 


 

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