Detrazione dei farmaci: con l’avvicinarsi della data di consegna del Modello 730 – che come sappiamo e come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate ricordiamo essere “entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di imposta, direttamente online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati o al sostituto d’imposta (cioè al proprio datore di lavoro)” – si ripropone anche la necessità di portare in detrazione le spese per farmaci e parafarmaci: ma quali sono le modalità da seguire nel 2023? In altre parole: quali tipi di costi possono essere sottratti dal reddito imponibile e quali documenti devono essere conservati? Tutti i farmaci possono rientrare nella detrazione, oppure ci sono alcune tipologie, tipo gli omeopatici, che invece non ci rientrano?
Scopriamolo insieme.
Detrazione dei farmaci all’interno del Modello 730
Anche quest’anno i contribuenti possono portare in detrazione dal Modello 730 il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di farmaci. Tuttavia, questa agevolazione è soggetta a specifiche regole e requisiti. Riguardo alle spese farmaceutiche, è ammissibile per la detrazione solo l’importo che supera la franchigia di 129,11 euro: è questa la soglia della spesa minima da raggiungere affinché si possa beneficiare della detrazione; al di sotto di tale soglia, non è prevista alcuna detrazione.
Il rimborso Irpef del 19% si applica solo alle spese per farmaci dichiarate dal contribuente nel Quadro E, sezione I, al rigo “E1 spese sanitarie” della dichiarazione dei redditi. La Legge n. 160/2019 ha stabilito che per determinate tipologie di spese mediche è obbligatorio effettuare il pagamento con mezzi tracciabili. Tuttavia, i farmaci rientrano tra le categorie di costi che possono essere pagate in contanti.
Ovviamente, è necessario disporre di una fattura o uno scontrino fiscale comprovanti l’acquisto. Nello specifico deve trattarsi di uno “scontrino parlante” che indica specificatamente la natura e la quantità dei farmaci acquistati, il codice alfanumerico che li identifica del farmaco – generalmente presente sulla confezione del medicinale – e il codice fiscale del destinatario.
Entrando ancora più nello specifico, lo scontrino deve altresì riportare le seguenti diciture:
- Medicinale, farmaco, f.co, med.: ovvero deve essere chiaro che si tratta di prodotti terapeutici, sostanze medicinali, preparati farmaceutici o altre espressioni inequivocabilmente riferite a farmaci;
- Codice AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio): per garantire la massima protezione della privacy del contribuente, è consentito indicare su uno scontrino fiscale un singolo codice di autorizzazione, che potrà essere successivamente identificato tramite la scansione del codice a barre, al posto del nome specifico del farmaco.
- I farmaci omeopatici sono considerati medicinali e possono essere soggetti alle detrazioni;
- Ticket: Riferimento ai farmaci erogati esclusivamente tramite il servizio sanitario;
- Farmaci o preparazioni galeniche personalizzate;
- Sigla SOP-OTC: che viene usata per identificare i farmaci che non richiedono prescrizione medica e sono suddivisi tra quelli da banco (OTC) e quelli per l’automedicazione, oltre ad altre categorie;
- Medicinali fitoterapici: Prodotti che contengono esclusivamente sostanze o preparazioni vegetali e sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).
È altresì consentito dedurre le spese per i farmaci sostenute per i seguenti familiari, anche nel caso in cui non risultino a carico fiscalmente: coniuge; figli (compresi i figli adottivi), discendenti dei figli, genitori (compresi quelli adottivi), fratelli e sorelle (anche quando sono unilaterali), generi e nuore, nonni e nonne, suoceri e suocere.
Detrazione dei farmaci: i parafarmaci sono esclusi
Integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, insomma tutti quei prodotti che si acquistano in farmacia ma che non possono essere identificato sullo scontrino come farmaco o medicinale non sono detraibili o deducibili.
Quali documenti conservare ai fini della detrazione in denuncia dei redditi
Il contribuente che voglia detrarre le spese mediche dal Modello 730 deve obbligatoriamente conservare i seguenti documenti, anche quando ha acquistato i medicinali all’estero o online:
- fattura o scontrino fiscale parlante (come specificato sopra9
- Se sono stati acquistati medicinali generici, inclusi quelli omeopatici, è necessario conservare la ricevuta fiscale o la fattura emessa dal medico come documentazione.
- Per i medicinali comprati all’estero, è necessario conservare la documentazione richiesta in conformità alla circolare n. 34 del 2008 dell’Agenzia delle Entrate.
- Per gli alimenti a fini medici speciali elencati nella sezione A1 del Registro Nazionale ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Ministeriale dell’8 giugno 2001, è necessario conservare una fattura o uno scontrino fiscale esplicativo. In alternativa, il contribuente deve possedere una documentazione che includa il codice fiscale e un’attestazione del rivenditore che chiarisca chiaramente la natura, la qualità e la quantità del prodotto venduto. È particolarmente importante che sia indicata la riconducibilità degli alimenti alla sezione A1 del Registro Nazionale. Se lo scontrino non riporta tali informazioni, è necessario allegare una dichiarazione del rivenditore che attesti che il prodotto rientra tra gli alimenti a fini medici speciali elencati nella sezione A1 del Registro Nazionale, come previsto dall’articolo 7 del decreto ministeriale dell’8 giugno 2001, e che non è destinato ai lattanti.