0571 489255 | 0571 479048
·
Lun - Ven 09:00-12:30 | 15:00-18:30
Area Riservata

Detrazione dei farmaci: con l’avvicinarsi della data di consegna del Modello 730 – che come sappiamo e come si legge sul sito dell’Agenzia delle Entrate ricordiamo essere “entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di imposta, direttamente online o rivolgendosi a Centri di assistenza fiscale (Caf), professionisti abilitati o al sostituto d’imposta (cioè al proprio datore di lavoro)” – si ripropone anche la necessità di portare in detrazione le spese per farmaci e parafarmaci: ma quali sono le modalità da seguire nel 2023? In altre parole: quali tipi di costi possono essere sottratti dal reddito imponibile e quali documenti devono essere conservati? Tutti i farmaci possono rientrare nella detrazione, oppure ci sono alcune tipologie, tipo gli omeopatici, che invece non ci rientrano?

Scopriamolo insieme.

Detrazione dei farmaci all’interno del Modello 730

Anche quest’anno i contribuenti possono portare in detrazione dal Modello 730 il 19% delle spese sostenute per l’acquisto di farmaci. Tuttavia, questa agevolazione è soggetta a specifiche regole e requisiti. Riguardo alle spese farmaceutiche, è ammissibile per la detrazione solo l’importo che supera la franchigia di 129,11 euro: è questa la soglia della spesa minima da raggiungere affinché si possa beneficiare della detrazione; al di sotto di tale soglia, non è prevista alcuna detrazione.

Il rimborso Irpef del 19% si applica solo alle spese per farmaci dichiarate dal contribuente nel Quadro E, sezione I, al rigo “E1 spese sanitarie” della dichiarazione dei redditi. La Legge n. 160/2019 ha stabilito che per determinate tipologie di spese mediche è obbligatorio effettuare il pagamento con mezzi tracciabili. Tuttavia, i farmaci rientrano tra le categorie di costi che possono essere pagate in contanti.

Ovviamente, è necessario disporre di una fattura o uno scontrino fiscale comprovanti l’acquisto. Nello specifico deve trattarsi di uno “scontrino parlante” che indica specificatamente la natura e la quantità dei farmaci acquistati, il codice alfanumerico che li identifica del farmaco – generalmente presente sulla confezione del medicinale – e il codice fiscale del destinatario.

Entrando ancora più nello specifico, lo scontrino deve altresì riportare le seguenti diciture:

  • Medicinale, farmaco, f.co, med.: ovvero deve essere chiaro che si tratta di prodotti terapeutici, sostanze medicinali, preparati farmaceutici o altre espressioni inequivocabilmente riferite a farmaci;
  • Codice AIC (Autorizzazione all’Immissione in Commercio): per garantire la massima protezione della privacy del contribuente, è consentito indicare su uno scontrino fiscale un singolo codice di autorizzazione, che potrà essere successivamente identificato tramite la scansione del codice a barre, al posto del nome specifico del farmaco.
  • I farmaci omeopatici sono considerati medicinali e possono essere soggetti alle detrazioni;
  • Ticket: Riferimento ai farmaci erogati esclusivamente tramite il servizio sanitario;
  • Farmaci o preparazioni galeniche personalizzate;
  • Sigla SOP-OTC: che viene usata per identificare i farmaci che non richiedono prescrizione medica e sono suddivisi tra quelli da banco (OTC) e quelli per l’automedicazione, oltre ad altre categorie;
  • Medicinali fitoterapici: Prodotti che contengono esclusivamente sostanze o preparazioni vegetali e sono ufficialmente approvati dall’AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).

È altresì consentito dedurre le spese per i farmaci sostenute per i seguenti familiari, anche nel caso in cui non risultino a carico fiscalmente: coniuge; figli (compresi i figli adottivi), discendenti dei figli, genitori (compresi quelli adottivi), fratelli e sorelle (anche quando sono unilaterali), generi e nuore, nonni e nonne, suoceri e suocere.

 

Detrazione dei farmaci: i parafarmaci sono esclusi

Integratori alimentari, prodotti fitoterapici, colliri e pomate, insomma tutti quei prodotti che si acquistano in farmacia ma che non possono essere identificato sullo scontrino come farmaco o medicinale non sono detraibili o deducibili.

Quali documenti conservare ai fini della detrazione in denuncia dei redditi

Il contribuente che voglia detrarre le spese mediche dal Modello 730 deve obbligatoriamente conservare i seguenti documenti, anche quando ha acquistato i medicinali all’estero o online:

  • fattura o scontrino fiscale parlante (come specificato sopra9
  • Se sono stati acquistati medicinali generici, inclusi quelli omeopatici, è necessario conservare la ricevuta fiscale o la fattura emessa dal medico come documentazione.
  • Per i medicinali comprati all’estero, è necessario conservare la documentazione richiesta in conformità alla circolare n. 34 del 2008 dell’Agenzia delle Entrate.
  • Per gli alimenti a fini medici speciali elencati nella sezione A1 del Registro Nazionale ai sensi dell’articolo 7 del Decreto Ministeriale dell’8 giugno 2001, è necessario conservare una fattura o uno scontrino fiscale esplicativo. In alternativa, il contribuente deve possedere una documentazione che includa il codice fiscale e un’attestazione del rivenditore che chiarisca chiaramente la natura, la qualità e la quantità del prodotto venduto. È particolarmente importante che sia indicata la riconducibilità degli alimenti alla sezione A1 del Registro Nazionale. Se lo scontrino non riporta tali informazioni, è necessario allegare una dichiarazione del rivenditore che attesti che il prodotto rientra tra gli alimenti a fini medici speciali elencati nella sezione A1 del Registro Nazionale, come previsto dall’articolo 7 del decreto ministeriale dell’8 giugno 2001, e che non è destinato ai lattanti.

Related Posts

Disclaimer

Non siamo una testata giornalistica.
Gli articoli non possono essere ritenuti una consulenza sui generis.
Non ci riteniamo responsabili di conseguenze derivanti dall’aver posto in essere operazioni o comportamenti sulla base di quanto riportato negli articoli senza aver reso una consulenza specifica al cliente caso per caso.

Contattaci senza impegno

    Le Ultime News

    co-progettazione
    I contributi della coprogettazione con il Terzo Settore non sono soggetti a IVA
    18 Novembre 2024
    rimborso forfettario
    Rimborso forfettario per volontari: la F.I.G.C. introduce nuove regole e una sanatoria per le SSD
    11 Novembre 2024
    convenzioni
    Requisiti, obblighi e vantaggi delle convenzioni nel Terzo Settore
    6 Novembre 2024