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Credito d’imposta in ricerca e sviluppo: nuova chance per il riversamento

Con il Decreto-legge del 14 marzo 2025 n. 25, il legislatore ha riaperto i termini per accedere alla procedura agevolata di riversamento del credito d’imposta per attività di ricerca e sviluppo fruito in modo indebito. Una possibilità importante per quei contribuenti che entro il 22 ottobre 2021 avevano utilizzato in compensazione crediti maturati tra il 2015 e il 2019 ai sensi dell’art. 3 del DL 145/2013.
Ovviamente, la misura si rivolge a chi ha effettivamente sostenuto costi per attività di ricerca e sviluppo, ma si è trovato in una situazione di incertezza interpretativa circa l’ammissibilità di tali spese. Per cui, restano esclusi dalla procedura i casi di frode o mancanza di documentazione giustificativa.

Vantaggi della regolarizzazione

Chi sceglie di aderire alla procedura disciplinata dall’art. 5, commi da 7 a 12, del DL 146/2021, ha la possibilità di regolarizzare la propria posizione ottenendo l’annullamento delle sanzioni amministrative e degli interessi derivanti dalla tardiva iscrizione a ruolo. Inoltre, tale adesione esclude l’applicazione della responsabilità penale prevista in caso di indebita compensazione, come stabilito dall’art. 10-quater del D.Lgs. 74/2000.
La richiesta deve essere trasmessa telematicamente entro il 3 giugno 2025, anche tramite un intermediario abilitato. In tal caso, l’intermediario dovrà fornire al contribuente la copia cartacea dell’istanza e l’attestazione di ricezione.

E se c’è un contenzioso in corso?

In presenza di una controversia pendente, è possibile aderire al riversamento solo a fronte della rinuncia al ricorso entro il termine previsto. Se i termini per l’impugnazione non sono ancora scaduti, la presentazione della domanda equivale a rinuncia automatica al ricorso (art. 19, co. 7 del DL 25/2025).

Modalità di pagamento

Il credito da restituire deve essere versato tramite modello F24, usando i codici tributo introdotti dalla Risoluzione AE n. 34/2022. Il pagamento può avvenire:

  • In unica soluzione entro il 3 giugno 2025;
  • Oppure in tre rate annuali, con scadenze fissate al 3 giugno 2025 (prima rata), 16 dicembre 2025 e 16 dicembre 2026. Sulle rate successive alla prima si applicano gli interessi legali dal 4 giugno 2025.

Attenzione: in determinati casi (ad esempio, se il credito è già oggetto di un provvedimento definitivo o accertato prima del 22 ottobre 2021), la rateazione non è ammessa. Se una delle rate non viene versata, o lo è in misura insufficiente o in ritardo, la procedura decade e l’importo residuo sarà iscritto a ruolo, con l’aggiunta di sanzioni per omesso versamento e interessi.

 

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