La Legge di Bilancio 2024 (art. 1, commi 101-111, L. 30 dicembre 2023 n. 213) ha stabilito che tutte le imprese con sede in Italia, nonché le stabili organizzazioni di imprese estere, devono obbligatoriamente stipulare un’assicurazione per proteggere le loro immobilizzazioni materiali dai danni causati da calamità naturali ed eventi catastrofali. L’obiettivo di questa disposizione è quello di ripartire il rischio economico derivante da tali eventi tra lo Stato e i soggetti privati, garantendo maggiore sicurezza economica alle imprese coinvolte.
Il Decreto Ministeriale 30 gennaio 2025 n. 18, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 27 febbraio 2025 n. 48, ha quindi stabilito le modalità attuative e operative per gli schemi assicurativi relativi ai rischi catastrofali.
Inizialmente, il termine per conformarsi all’obbligo assicurativo era fissato al 31 dicembre 2024, ma è stato prorogato al 31 marzo 2025 dall’art. 13, comma 1, del Decreto-legge 27 dicembre 2024 n. 202 (cosiddetto “Milleproroghe”), convertito dalla Legge 21 febbraio 2025 n. 15.
Per le imprese operanti nei settori della pesca e dell’acquacoltura, la scadenza è stata ulteriormente posticipata al 31 dicembre 2025, come previsto dall’art. 19, comma 1-quater, del medesimo DL 202/2024 convertito.
Assicurazione obbligatoria: soggetti interessati ed esclusioni
Assicurazione obbligatoria per rischi catastrofali riguarda tutte le imprese con sede legale in Italia o stabili organizzazioni estere, purché iscritte al Registro delle Imprese (art. 2188 c.c.). Sono incluse sia le sezioni ordinarie che quelle speciali del Registro.
Le imprese agricole (art. 2135 c.c.) sono invece esentate dall’obbligo, poiché coperte dal Fondo mutualistico nazionale per i danni catastrofali meteoclimatici (L. 234/2021, art. 1 co. 515 ss.).
Quali beni sono coperti dalla polizza?
Le polizze coprono i danni subiti da terreni, fabbricati, impianti, macchinari, attrezzature industriali e commerciali, inclusi i beni utilizzati dall’imprenditore anche se non di sua proprietà (ad es. beni in leasing, locazione o comodato). Sono esclusi i beni già coperti da altre polizze, i beni immobili con abusi edilizi o privi di autorizzazioni e quelli appartenenti all’attivo circolante, come il magazzino.
I danni indennizzabili devono essere causati da calamità naturali come sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni. Si legge infatti all’art. 3 del DM 18/2025:
Eventi calamitosi e catastrofali
Ai fini dell’articolo 1, comma 101, della legge 30 dicembre 2023, n. 213, si intende per:
a) alluvione, inondazione ed esondazione: fuoriuscita d’acqua, anche con trasporto ovvero mobilitazione di sedimenti anche ad alta densità, dalle usuali sponde di corsi d’acqua, di bacini naturali o artificiali, dagli argini di corsi naturali e artificiali, da laghi e bacini, anche a carattere temporaneo, da reti di drenaggio artificiale, derivanti da eventi atmosferici naturali. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione;
b) sisma: sommovimento brusco e repentino della crosta terrestre dovuto a cause endogene, purché’ i beni assicurati si trovino in un’area individuata tra quelle interessate dal sisma nei provvedimenti assunti dalle autorità competenti, localizzati dalla Rete sismica nazionale dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia (INGV) in relazione all’epicentro del sisma. Le scosse registrate nelle settantadue ore successive al primo evento che ha dato luogo al sinistro indennizzabile sono attribuite a uno stesso episodio e i relativi danni sono considerati singolo sinistro;
c) frana: movimento, scivolamento o distacco rapido di roccia, detrito o terra lungo un versante o un intero rilievo sotto l’azione della gravità, scoscendimento di terre e rocce anche non derivate da infiltrazioni d’acqua. Sono considerate come singolo evento le prosecuzioni di tali fenomeni entro le settantadue ore dalla prima manifestazione.
Coperture, premi, scoperto e massimali
Per quanto riguarda le coperture, la polizza non copre danni derivanti da azioni umane dirette, conflitti armati, terrorismo, sabotaggi, né danni legati a energia nucleare, armi chimiche o radioattive, inquinamento o contaminazione.
In merito al calcolo dei premi assicurativi, questi sono proporzionati al rischio, tenendo conto di fattori come la vulnerabilità dei beni e il territorio. Viene valorizzato l’impegno dell’impresa in misure di prevenzione e protezione, con premi aggiornati periodicamente.
La polizza può prevedere uno scoperto che resta a carico dell’assicurato. Fino a 30 milioni di euro di somma assicurata, la parte non coperta dall’assicurazione non può superare il 15% del danno. Per somme superiori o per le grandi imprese (fatturato >150 milioni di euro e almeno 500 dipendenti), la percentuale è liberamente negoziabile.
Per quanto riguarda il massimale, per polizze fino a un milione di euro il risarcimento massimo è pari alla somma assicurata. Nella fascia tra 1 e 30 milioni di euro, il massimale è pari al 70% della somma. Oltre questa soglia, così come per le grandi imprese, il massimale è oggetto di libera trattativa tra le parti.
Scadenze, adeguamenti, sanzioni
Le imprese devono dotarsi della polizza entro il 31 marzo 2025 (31 dicembre 2025 per la pesca e l’acquacoltura). Le compagnie assicurative, invece, devono adeguare i testi di polizza entro il 29 marzo 2025 e aggiornare i contratti già esistenti al primo rinnovo utile.
Le imprese che non rispettano l’obbligo assicurativo rischiano di essere penalizzate nell’accesso a contributi, sovvenzioni e agevolazioni pubbliche, anche per misure legate a eventi calamitosi.
Per le compagnie assicurative che rifiutano o eludono l’obbligo di contrarre sono previste sanzioni amministrative pecuniarie comprese tra 100.000 e 500.000 euro.