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Legge di Bilancio 2024: alcune novità in materia fiscale

La scorsa settimana abbiamo pubblicato un primo articolo riguardante alcune novità introdotte dalla recente manovra in tema di materia fiscale, di seguito si riepilogano altre novità – sempre contenute nella leg­ge di bilancio 2024  – ma che entreranno in vigore a breve

 

Legge di Bilancio 2024: aumento della ritenuta sui bonifici parlanti riguardanti gli interventi “edilizi”

A decorrere dall’1.3.2024 la ritenuta di acconto che viene applicata sui bonifici salirà dall’8% all’11%. La ritenuta d’acconto in questione si applica sui pagamenti effettuati con bonifico in “relazione ad oneri deducibili o per i quali spetta la detrazione d’impo­sta”.

La legge di bilancio 2024 stabilisce che la disposizione riguarderà, quindi, il superbonus, di cui all’art. 119 del DL 34/2020, l’ecobonus, di cui all’art. 14 del DL 63/2013, il sismabonus, di cui all’art. 16 del DL 63/2013, il bonus casa 50%, di cui all’art. 16-bis del TUIR, ma anche il c.d. “bonus barriere 75%”, di cui all’art. 119-ter del DL 34/2020.

Al riguarda, si ricorda che l’obbligo di effettuare la ritenuta è conseguenza del bonifico bancario o postale, mentre, nel caso in cui il pagamento avvenga in altri modi, la ritenuta non si applica.

 

Ritenuta sulle provvigioni percepite dagli agenti di assicurazione

Dall’1.4.2024, la legge di bilancio 2024 stabilisce che saranno soggette a ritenuta d’acconto anche le provvigioni percepite da:

  • agenti di assicurazione per le prestazioni rese direttamente alle imprese di assicurazione;
  • dai mediatori di assicurazione per i loro rapporti con le imprese di assicurazione e con gli agenti generali delle imprese di assicurazioni pubbliche o loro controllate che rendono prestazioni direttamente alle imprese di assicurazione in regime di reciproca esclusiva.

 

Divieto di compensazione nel modello f24 in presenza di ruoli scaduti per importi superiori a 100.000 euro

A partire dal 1.7.2024 si prevede un divieto di compensazione per tutti i contribuenti (persone fisiche, società o enti) nel modello F24, ai sensi dell’art. 17 del DLgs. 241/97, in presenza di ruoli scaduti relativi ad imposte erariali o accertamenti esecutivi, per importi complessivamente superiori a 100.000 euro.

Il divieto opera se non ci sono provvedimenti di sospensione e perdura sino alla completa rimozione della violazione. Di conseguenza, il divieto sembra permanere se il contribuente ha in essere un piano di dilazione delle somme iscritte a ruolo.

Esemplificando, se sono presenti carichi di ruolo pari a 150.000 euro e il contribuente dispone di 170.000 euro di crediti compensabili, sembra difficile sostenere che si possano compensare 20.000 euro (ovvero la parte che eccede il carico di ruolo).

In assenza di provvedimenti di sospensione, l’unica maniera per compensare è estinguere i ruoli, provvedendo al pagamento degli stessi.

Nel caso di compensazione effettuata in violazione di quanto sopra disposto, laddove il credito sia esistente, è prevista una sanzione nella misura del 30% di quanto compensato. Non è chiaro se alla sanzione possa o meno accompagnarsi anche il recupero del credito indebitamente compensato.

L’Agenzia delle Entrate può sospendere, per 30 giorni, l’esecuzione del modello F24 per verificare se sussistono profili di rischio in relazione alle compensazioni. Ove, all’esito del controllo, il credito risulti correttamente utilizzato, il pagamento si dà per eseguito, fatto che comunque si verifica con lo spirare dei 30 giorni dalla delega in assenza di blocco.

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