Tra le novità introdotte dalla Legge di Bilancio 2025 (L. 207/2024), c’è anche la PEC obbligatoria per gli amministratori di società, che devono quindi dotarsi di un indirizzo PEC individuale da comunicare al Registro delle imprese. Il nuovo adempimento è stato chiarito dal Ministero delle Imprese e del Made in Italy nella nota n. 43836 del 12 marzo 2025. Questo nuovo obbligo è stato pensato come un ulteriore passo verso la digitalizzazione e la trasparenza del sistema imprenditoriale italiano.
PEC obbligatoria per gli amministratori: a chi si applica l’obbligo?
Secondo quanto previsto dalla nuova normativa, la PEC obbligatoria per gli amministratori riguarda tutte le società che esercitano attività commerciali, con esclusione delle società semplici (tranne quelle agricole), delle società di mutuo soccorso, dei consorzi e delle società consortili.
Sono invece incluse le reti di imprese che assumono soggettività giuridica iscrivendosi al Registro delle imprese.
Quali soggetti devono dotarsi di PEC?
L’obbligo si estende a tutti i soggetti che esercitano funzioni di gestione, sia persone fisiche che giuridiche. Se vi è una pluralità di amministratori, ciascuno deve avere una propria PEC. L’obbligo riguarda anche i liquidatori, considerato il ruolo essenziale che rivestono nella fase finale della vita societaria.
Un aspetto importante chiarito dal MIMIT riguarda l’impossibilità, salvo eccezioni transitorie, di utilizzare lo stesso indirizzo PEC per la società e per l’amministratore. La normativa, anche in linea con la Direttiva del 22 maggio 2015, richiede infatti che ogni PEC sia univocamente associata al soggetto titolare.
È possibile invece, per un amministratore che ricopre incarichi in più società, utilizzare un unico indirizzo PEC per tutte, oppure sceglierne uno diverso per ciascuna.
E le società già costituite?
Il nuovo obbligo non riguarda solo le società di nuova costituzione, ma si applica anche a quelle già esistenti alla data del 1° gennaio 2025. In questi casi, la comunicazione degli indirizzi PEC degli amministratori dovrà avvenire entro il 30 giugno 2025.
Sanzioni e adempimenti
Sebbene non siano previste sanzioni specifiche per l’omessa comunicazione, l’iscrizione o la modifica dell’amministratore al Registro delle imprese verrà sospesa in assenza della PEC. L’impresa avrà 30 giorni di tempo per regolarizzare, pena il rigetto della pratica.
Resta comunque applicabile l’art. 2630 c.c., che prevede una sanzione amministrativa da €103 a €1.032, ridotta a un terzo se l’inadempimento viene sanato entro 30 giorni.
Una buona notizia sul fronte economico: la comunicazione o variazione dell’indirizzo PEC dell’amministratore è esente da imposta di bollo e diritti di segreteria se presentata come “pratica semplice”. Diversamente, se effettuata contestualmente ad altri adempimenti (es. nomina), saranno dovuti i costi ordinari.