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Legge di bilancio 2025 e Terzo Settore: cosa succede quest’anno?

Sono passati pochi giorni dalla pubblicazione della nuova Legge di Bilancio 2025, e tra le novità di una manovra che si caratterizza per rilevanti azioni in materia di IRPEF (conferma strutturale dei tre scaglioni), revisione del cuneo fiscale, interventi su lavoro, pensioni, politiche per la famiglia, istruzione, sanità e trasporti, ci sono anche delle novità che vanno ad impattare le dinamiche che muovono il variegato mondo del Terzo Settore.
Di seguito riportiamo le misure che interessano molti enti e associazioni da noi seguiti.

 

Controlli e spending review per gli Enti del Terzo Settore

La Legge di Bilancio 2025 ha previsto che, a far data dal primo gennaio di quest’anno, gli Enti del Terzo Settore (ETS) dovranno adeguarsi a controlli sulla gestione delle spese, in linea con le regole di spending review già applicate agli enti pubblici. Pertanto, le spese per beni e servizi non potranno superare la media delle somme sostenute per gli stessi scopi nei bilanci o rendiconti relativi agli anni 2021, 2022 e 2023. Per le fondazioni lirico-sinfoniche e i teatri di tradizione, invece, gli esercizi finanziari di riferimento saranno solo il 2022 e il 2023 (art. 1, comma 858). La misura, delineata nei commi 857-858 della legge, stabilisce anche che gli enti che ricevono contributi rilevanti dallo Stato saranno sottoposti a verifiche per garantire l’utilizzo corretto e conforme dei fondi ricevuti.

857. Gli organi di controllo, anche in forma monocratica, già costituiti o da costituire per il rispetto di quanto previsto dal presente comma, delle società, degli enti, degli organismi e delle fondazioni che ricevono, anche in modo indiretto e sotto qualsiasi forma, un contributo di entità significativa a carico dello Stato stabilito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell’economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, provvedono allo svolgimento dei compiti e, secondo le responsabilità ad essi attribuiti in base alla normativa vigente, ad effettuare apposite attività di verifica intese ad accertare che l’utilizzo dei predetti contributi sia avvenuto nel rispetto delle finalità per le quali i medesimi sono stati concessi e a inviare annualmente al Ministero dell’economia e delle finanze una relazione contenente le risultanze delle verifiche effettuate.

858. A decorrere dal 1° gennaio 2025, l’applicazione delle misure di contenimento della spesa di cui ai commi 591, 592, 593, 597, 598 e 599 dell’articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, & estesa alle società, agli enti, agli organismi e alle fondazioni di cui al comma 857 del presente articolo. Conseguentemente, tali soggetti, a decorrere dall’anno 2025, non possono effettuare spese per ’acquisto di beni e servizi per un importo superiore al valore medio sostenuto per le medesime finalità negli esercizi finanziari 2021, 2022 e 2023, come risultante dai relativi rendiconti o bilanci deliberati. Con esclusivo riferimento alle fondazioni lirico-sinfoniche e ai teatri di tradizione, gli esercizi finanziari di riferimento sono limitati agli anni 2022 e 2023.

Legge di Bilancio 2025: attività sportive, aggiornamento dei Lea e accesso al fondo di garanzia PMI anche per gli ETS

Con uno stanziamento economico di 30 milioni di euro, il governo ha istituito per il 2025 il fondo “Dote per la famiglia”, fondo che finanzierà contributi per attività sportive e ricreative destinate a minori di età compresa tra i 6 e i 14 anni, svolte al di fuori dell’orario scolastico da associazioni e società sportive dilettantistiche registrate al Rasd – Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche – e da enti del Terzo settore iscritti al Runts. I contributi saranno erogati in base a prestazioni rivolte a nuclei familiari con un ISEE entro determinati limiti (art. 1, commi 270-271).

270. Al fine di sostenere la genitorialità e le attività sportive e ricreative effettuate in periodi extra scolastici, nello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze istituito, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, Dipartimento per Io sport, il «Fondo Dote per la famiglia », con una dotazione di 30 milioni di euro per l’anno 2025, che costituisce limite di spesa, per la concessione alle associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche, istituito dall’articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2021, n.39, e agli enti del Terzo settore iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore, istituito dall’articolo 45 del codice del Terzo settore, di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, di un contributo per le prestazioni erogate dai predetti soggetti in favore dei minori in possesso dei requisiti di cui al comma 271 del presente articolo.

271. Il contributo di cui al comma 270, la cui entità è stabilita con il decreto di cui al terzo periodo del presente comma, per ciascun figlio a carico di età compresa tra quattordici anni, è attribuito ai soggetti di cui al predetto comma 270 a titolo di concorso al rimborso per le prestazioni sportive e ricreative erogate in favore delle famiglie con indicatore della situazione economica equivalente in corso di validità pari o inferiore a 15.000 euro. Il contributo è alternativo ad altri benefici, contributi o sgravi fiscali concessi al nucleo familiare per le medesime prestazioni. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell’Autorità politica delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze e con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, sono stabilite le modalità di attuazione del comma 270 e del presente comma, anche al fine di garantire il rispetto del limite di spesa di cui al medesimo comma 270. Per l’attuazione dei commi da 270 a 272 il Dipartimento per lo sport della Presidenza del Consiglio dei ministri si avvale della società Sport e salute Spa, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Inoltre, a partire da gennaio di questo nuovo anno, la Legge di Bilancio 2025 ha previsto un vincolo di destinazione per una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard pari a 50 milioni di euro all’anno, per consentire l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza (LEA) (art. 1, comma 302).

Tra le altre disposizioni, viene anche prorogata al 31 dicembre 2025 la disciplina introdotta dal decreto-legge n. 145/2023 (DL Anticipi, convertito con legge n. 191/2023). Questa disciplina riguarda il funzionamento del Fondo di garanzia per le PMI, che diventa accessibile anche agli enti del Terzo settore iscritti al RUNTS e al Repertorio economico amministrativo presso il Registro delle imprese. Gli enti potranno accedere a operazioni finanziarie fino a 60 mila euro senza l’obbligo di applicare il modello di valutazione previsto per il Fondo stesso (art. 1, comma 302).

302. Una quota del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, pari a 50 milioni di euro annui a decorrere dall’anno 2025, è vincolata per consentire l’aggiornamento dei livelli essenziali di assistenza, ivi compresa la revisione delle tariffe massime nazionali delle relative prestazioni assistenziali, in attuazione dell’articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208.

Sostegno per la valorizzazione del contributo sociale e educativo degli oratori

La Legge di Bilancio 2025 ha anche istituito un Fondo dedicato al supporto e alla valorizzazione del ruolo sociale, educativo e civile svolto dagli oratori. Questo Fondo è destinato a parrocchie, istituti religiosi e associazioni del Terzo settore che promuovono attività oratoriali. La dotazione prevista è di 0,5 milioni di euro per ciascun anno nel triennio 2025-2027 (art. 1, commi 902-907).

 

 

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