A partire dal 1° giugno 2024, non è più consentito erogare ai volontari i cosiddetti compensi autocertificati fino a 150 euro mensili, una disposizione prevista dal precedente quadro normativo. Questo cambiamento è il risultato delle modifiche apportate dall’art. 29 co. 2 del D.Lgs. 36/2021, successivamente aggiornato dal D.L. 31 maggio 2024 n. 71 (Decreto Sport), convertito con modifiche nella Legge 29 luglio 2024 n. 106.
Entriamo nello specifico.
I nuovi rimborsi forfettari per eventi sportivi
Fino al 31 maggio 2024, era possibile ricorrere ai rimborsi autocertificati solo a condizione che l’ente erogante, come una ASD o una SSD, avesse adottato una delibera preventiva che autorizzasse specifiche spese e attività di volontariato ammissibili a tale rimborso, e che non venisse superato il limite di 150 euro mensili per volontario.
I rimborsi potevano riguardare le spese per vitto, alloggio, viaggio e trasporto in occasione di trasferte al di fuori del comune di residenza del volontario, oltre ad altre spese legate all’attività svolta, purché fossero indicate nella delibera dell’organo sociale competente.
Ma dal primo giugno, la norma che prevedeva i rimborsi autocertificati è stata di fatto eliminata con l’introduzione di una nuova forma di rimborso forfettario per i volontari che prestano servizio in occasione di manifestazioni ed eventi sportivi riconosciuti da FSN, EPS, CONI, CIP e Sport e Salute S.p.A., con un tetto massimo di 400 euro mensili. Questo nuovo sistema sostituisce il precedente metodo di autocertificazione, portando con sé maggiori regole e limiti economici per chi opera all’interno del settore sportivo.
Principali differenze tra rimborsi ai volontari autocertificati e forfettari
- Periodo di validità: i rimborsi autocertificati erano validi fino al 31 maggio 2024, mentre il nuovo rimborso forfettario è in vigore dal 1° giugno 2024.
- Tipologia di rimborso: i vecchi rimborsi autocertificati permettevano di coprire spese non documentate, mentre i nuovi rimborsi forfettari sono legati a spese effettivamente sostenute durante eventi sportivi specifici.
- Ambito di applicazione: i rimborsi autocertificati si applicavano principalmente alle trasferte fuori comune. Il nuovo rimborso forfettario, invece, si estende anche alle attività svolte all’interno del comune di residenza del volontario.
- Tipologia di spese: le spese ammissibili erano in precedenza definite dall’ente erogante (ASD/SSD/FSN/EPS/Coni, Cip, Sport e Salute). Ora, queste sono riconosciute tramite delibera dagli OO.SS. che organizzano le manifestazioni sportive.
- Adempimenti comunicativi: mentre i rimborsi autocertificati non richiedevano particolari obblighi comunicativi, i nuovi rimborsi forfettari devono essere comunicati tramite RAS entro la fine del mese successivo al trimestre in cui è avvenuta la prestazione.
Rimborsi ai volontari: trattamento fiscale e previdenziale
Il trattamento fiscale dei rimborsi ai volontari è anch’esso cambiato con il Decreto Sport. I rimborsi autocertificati, così come quelli forfettari, non concorrono alla formazione del reddito. Tuttavia, a partire dal 1° giugno 2024, i nuovi rimborsi forfettari contribuiscono a determinare la soglia di franchigia previdenziale e fiscale relativa al lavoro sportivo. In particolare:
- I rimborsi concorrono a determinare il raggiungimento della soglia di 5000 euro annui per quanto riguarda la previdenza e di 15.000 euro annui per quanto riguarda la fiscalità.
- Una volta superate tali soglie, le somme eccedenti costituiscono base imponibile previdenziale.
Questo nuovo regime di rimborsi mira a creare una maggiore trasparenza e regolarità, garantendo una gestione più chiara delle spese rimborsabili per i volontari coinvolti nelle attività sportive.