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Decreto Omnibus: novità IVA per le Società Sportive Dilettantistiche

Il recente Decreto-legge n. 113 del 9 agosto 2024, noto come “Decreto Omnibus”, ha introdotto importanti novità per le società e associazioni sportive dilettantistiche (SSD e ASD) in materia di IVA. In particolare, l’art. 3 del decreto ha stabilito una sanatoria retroattiva per il trattamento IVA dei corrispettivi specifici incassati da soci e tesserati. Questa misura rappresenta una risposta diretta alle incertezze applicative del regime IVA in attesa dell’entrata in vigore del nuovo regime, previsto per il 1° gennaio 2025.

Art. 3

Disposizioni in materia di associazioni e società sportive dilettantistiche

  1. Fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni di cui all’articolo 5, comma 15-quater, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, possono ritenersi applicabili le disposizioni di cui all’articolo 4, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, da parte delle associazioni sportive dilettantistiche e, in virtù di quanto previsto dall’articolo 90, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, da parte delle società sportive dilettantistiche. Sono fatti salvi i comportamenti dei contribuenti adottati prima della data di entrata in vigore del presente decreto.

La sanatoria sul regime di esclusione IVA

La norma chiarisce che fino all’introduzione del nuovo regime IVA, le SSD e ASD potranno continuare ad applicare il regime di esclusione IVA previsto dall’art. 4, comma 4, del D.P.R. 633/1972, su cui si fonda l’esenzione per i corrispettivi specifici. Questo vale anche per le SSD a responsabilità limitata, grazie al richiamo dell’art. 90, comma 1, della L. 289/2002, estendendo quindi il regime già applicato alle ASD.

Tale sanatoria è stata introdotta per fare chiarezza su una situazione complessa e per risolvere i dubbi interpretativi sorti negli ultimi anni, anche alla luce di una procedura di infrazione avviata dall’Unione Europea contro l’Italia. Infatti, secondo la direttiva UE 2006/112/CE, i servizi sportivi dovrebbero essere esenti da IVA, mentre l’Italia ha sinora applicato il regime di esclusione, una differenza che verrà sanata con la riforma del 2025.

Requisiti per beneficiare del regime

Per continuare a beneficiare del regime di esclusione IVA, le società e associazioni sportive devono rispettare alcuni requisiti essenziali:

  • Iscrizione al Registro delle Attività Sportive (RAS);
  • Effettivo svolgimento di attività sportive dilettantistiche nelle discipline riconosciute;
  • Conformità dello statuto ai requisiti previsti dall’art. 148, comma 8, del TUIR;
  • Prestazioni rese a soci, tesserati o affiliati dello stesso organismo sportivo.

Nuova esenzione IVA per i servizi sportivi

Un’altra novità importante introdotta dal Decreto Omnibus riguarda l’esenzione IVA per i servizi sportivi resi da enti senza scopo di lucro, inclusi SSD, ASD e altri Enti del Terzo Settore. In base all’art. 36-bis del D.L. 75/2023, a partire dal 17 agosto 2023, i corrispettivi per servizi sportivi resi a persone non tesserate sono esenti da IVA. Questo allarga l’applicazione dell’esenzione a un numero maggiore di beneficiari rispetto al passato.

Aliquota IVA agevolata al 5%

Oltre alla sanatoria, il Decreto Omnibus ha introdotto un’aliquota IVA super agevolata del 5% per alcune attività sportive specifiche, come i corsi di sci e snowboard impartiti da maestri iscritti negli albi regionali o nazionali. Questa misura potrebbe aprire la strada a una futura estensione delle agevolazioni IVA anche ad altre attività sportive, offrendo un’opzione interessante rispetto al regime di esenzione.

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