Se un’associazione sportiva dilettantistica (ASD) non riesce a produrre la documentazione necessaria per dimostrare di possedere i requisiti sostanziali richiesti dalla legge n. 398/1991, perde i benefici fiscali ad essa associati. A stabilirlo è la Corte di Cassazione con la sentenza n. 13790 del 20 maggio scorso.
In pratica – come possiamo leggere direttamente – la suprema Corte ha ribadito ha stabilito che la non tracciabilità dei versamenti da parte di un’ASD comporta la decadenza dalle agevolazioni fiscali previste dalla legge del 1991:
“La perdita di un’agevolazione fiscale, quando connessa al venir meno delle ragioni che giustificano la deroga al normale regime tributario, non costituisce una sanzione, neppure impropria, con la conseguenza che l’abolizione di un’ipotesi di decadenza dal relativo beneficio non configura una norma più favorevole ai sensi dell’art. 3 Dlgs. n. 472/1997.”
Il Caso in Questione
L’Agenzia delle Entrate aveva emesso un avviso di accertamento, disconoscendo a un’ASD i benefici previsti dall’articolo 148 del TUIR e dalla legge n. 398/1991, poiché non erano stati riscontrati i requisiti necessari. L’associazione non aveva presentato i libri soci, il registro riepilogativo, le copie delle fatture, né alcuna documentazione relativa a costi e spese. In seguito, attraverso un atto di autotutela, i ricavi accertati sono stati ridotti da €172.000 a €132.000.
In primo grado, i giudici avevano accolto il ricorso dell’associazione, riconoscendo i requisiti per usufruire delle agevolazioni. Tuttavia, la Commissione Tributaria Regionale (CTR), in appello, aveva riformato la sentenza, confermando l’accertamento impugnato. L’ASD ha quindi presentato ricorso in Cassazione, basandosi su sette motivi, contro cui l’ufficio ha resistito tramite controricorso. I giudici di Piazza Cavour, con la sentenza n. 13790 del 20 maggio scorso, hanno rigettato il ricorso dell’ASD, condannandola al pagamento delle spese di giudizio. La Corte ha ritenuto infondate le doglianze della parte, basandosi su argomentazioni sia di diritto che di fatto.
Le Motivazioni della Cassazione per la perdita dei benefici fiscali
In primo luogo, la Cassazione ha affermato che la CTR ha fornito una motivazione logica e coerente nel determinare la fondatezza della ripresa fiscale. La mancanza dei requisiti sostanziali comporta la decadenza dal regime di favore, in particolare l’assenza di prova sulla tracciabilità dei versamenti. L’associazione non aveva documentato adeguatamente le “spese per rimborsi vari” per €65.748,00 e non aveva fornito riscontri contabili sufficienti per dimostrare l’assenza di fine di lucro, come richiesto dalla normativa.
La Cassazione ha inoltre chiarito che la perdita di un’agevolazione fiscale, quando legata al venir meno dei requisiti che giustificano la deroga al regime tributario ordinario, non costituisce una sanzione. Pertanto, l’abolizione dell’ipotesi di decadenza per assenza di tracciabilità dei versamenti, introdotta dalla legge n. 158/2015, non può essere considerata una norma più favorevole con effetto retroattivo.
Questo principio rafforza l’importanza della trasparenza e della corretta gestione della documentazione contabile per mantenere i benefici fiscali concessi alle associazioni sportive dilettantistiche.