La riforma dello sport che ha avuto il via con la legge delega 89/2019 non sembra trovare (ancora) una quadra. Concretizzatasi in cinque decreti attuativi – tra i quali spicca il D.lgs. n. 36/2021, che si occupa della riorganizzazione e della riforma delle norme relative agli enti sportivi professionistici e dilettantistici, nonché del rapporto di lavoro nel settore sportivo – continua ad essere oggetto di ripetuti cambiamenti e aggiustamenti che vanno a sovrapporsi ai decreti attuativi ancor prima che questi diventino effettivi. L’ultimo – in ordine di tempo – è quello che sta per entrare in vigore dal primo luglio prossimo e che prevede un’ulteriore riforma lavoro sportivo nelle ASD e nelle SSD.
Numerose sono infatti le novità per le associazioni e le società sportive dilettantistiche in merito alla gestione delle attività svolte dai volontari, che andranno a comprendere la remunerazione di premi e compensi occasionali, il rimborso delle spese di trasferta, nonché le modalità per l’esercizio del lavoro sportivo che può avvenire sia come lavoro dipendente che come lavoro autonomo, o anche attraverso collaborazioni coordinate.
Ma entriamo nello specifico delle novità per ASD e SSD, anche perché la nuova riforma del lavoro sportivo andrà a concentrarsi principalmente sullo sport dilettantistico.
Riforma del lavoro sportivo: chi sono i lavoratori sportivi?
La nuova riforma del lavoro definisce gli operatori dilettantistici veri e propri lavoratori, i cui rapporti sono regolamentati e vengono introdotte tutele previdenziali e assicurative.
In base al decreto n. 36/2021, vengono considerati lavoratori sportivi gli atleti, gli allenatori, gli istruttori, i direttori sportivi, i direttori tecnici, i preparatori atletici e i direttori di gara che svolgono un’attività sportiva retribuita, indipendentemente dal settore. Inoltre, vengono inclusi i membri tesserati che, a fronte di una compensazione economica, svolgono mansioni necessarie per lo svolgimento dell’attività sportiva, ad eccezione dei collaboratori amministrativi e gestionali.
Riforma del lavoro sportivo: il lavoro sportivo
La nuova riforma stabilisce che lavoro sportivo può svolgersi come rapporto di lavoro subordinato, autonomo o come collaborazione coordinata e continuativa.
Nello specifico del settore dilettantistico, il rapporto di lavoro viene presumibilmente considerato come una collaborazione coordinata e continuativa quando si verificano i seguenti requisiti:
- La durata delle prestazioni non supera le diciotto ore settimanali, escludendo il tempo dedicato alla partecipazione a eventi sportivi.
- Le prestazioni previste dal contratto sono coordinate dal punto di vista tecnico-sportivo, in conformità con i regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, delle Discipline sportive associate e degli Enti di promozione sportiva.
L’Associazione Sportiva Dilettantistica (ASD) o la Società Sportiva Dilettantistica (SSD) deve comunicare al Registro delle attività sportive dilettantistiche i dati necessari per identificare il rapporto di lavoro. In caso di mancata comunicazione, possono essere inflitte le stesse sanzioni previste per l’omessa comunicazione al Centro per l’Impiego. È importante però evidenziare che non sono soggetti a comunicazione i compensi che non sono tassabili ai fini fiscali e previdenziali.
Riforma del lavoro sportivo: le novità previdenziali, assicurative e adempimenti
Nel campo dello sport dilettantistico, i lavoratori sportivi di ASD E SSD che hanno contratti di collaborazione coordinata e continuativa o che svolgono prestazioni autonome saranno iscritti alla Gestione Separata dell’INPS. In questo caso, si applica una franchigia fino a 5.000 euro e un’aliquota contributiva del 25%, oltre a una percentuale aggiuntiva dello 2,03% per contributi minori “assistenziali” sulla parte eccedente (con due terzi a carico del committente e un terzo a carico del collaboratore). Inoltre, come misura agevolativa, fino al 31 dicembre 2027 la base imponibile viene ridotta del 50%.
In tema di tutela assicurativa, tutti i lavoratori subordinati sportivi sono soggetti a obbligo assicurativo Inail anche in presenza di polizze privatistiche.
Per quanto riguarda gli adempimenti, si sta ancora attendendo un decreto interministeriale per l’attuazione di modalità semplificate per la tenuta del Libro Unico del Lavoro (LUL) e la trasmissione della comunicazione mensile tramite il modello UniEMens per i collaboratori nel settore dilettantistico.
Le denunce di instaurazione del rapporto potranno essere presentate entro il trentesimo giorno del mese successivo all’inizio del rapporto, in modo simile a quanto già previsto per i lavoratori somministrati.
Per le comunicazioni obbligatorie per rapporti sotto i 5.000 euro, non sembra essere necessario comunicare i compensi al Registro delle attività sportive dilettantistiche (RAS) per i collaboratori del settore dilettantistico.
Tuttavia, questo esonero non sembra automaticamente dispensare dall’obbligo di inviare la comunicazione obbligatoria Unilav, poiché l’eliminazione dell’obbligo della prima comunicazione non implica, in assenza di una norma specifica, l’esenzione dall’invio della comunicazione Unilav al Ministero del Lavoro.