La legge 197/2022 (Legge di bilancio 2023) ha introdotto un nuovo ravvedimento operoso 2023, alternativo a quello ordinario previsto dall’art. 13 del DLgs 472/97, che consente di sanare alcune violazioni fiscali a condizioni più convenienti di quest’ultimo e con la possibilità del versamento rateale della sanzione.
Nel dettaglio vediamo l’ambito applicativo e gli adempimenti pratici per realizzarlo.
Ravvedimento operoso 2023: ambito di applicazione
Sono sanabili col nuovo ravvedimento le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali, validamente presentate, che si riferiscono al periodo d’imposta 2021 e precedenti ancora accertabili. Nella sostanza sono ravvedibili col nuovo istituto le violazioni riguardanti le dichiarazioni fiscali dell’anno 2016, il cui termine di decadenza è il prossimo 26 marzo 2023, e quelli degli anni successivi fino al 2021.
Oltre alle violazioni riguardanti errori nelle dichiarazioni sono altresì sanabili anche le irregolarità prodromiche alla presentazione della dichiarazione stessa, quali ad esempio nel campo dell’iva:
- l’omessa o infedele fatturazione di operazioni imponibili, punita nella misura dal 90% al 180% dell’imposta (art. 6 co. 1 del DLgs. 471/97);
- l’omessa o infedele fatturazione di operazioni esenti, non imponibili o escluse, se hanno avuto riflesso ai fini delle imposte sui redditi, sanzionata nella misura dal 5% al 10% del corrispettivo non documentato (art. 6 co. 2 del DLgs. 471/97);
- l’indebita detrazione commessa nella liquidazione periodica, punita nella misura del 90% dell’imposta (art. 6 co. 6 del DLgs. 471/97).
Il ravvedimento operoso 2023 è applicabile altresì alle violazioni da controllo formale della dichiarazione ex art. 36-ter del DPR 600/73, quali ad esempio le indebite deduzioni e detrazioni di imposta.
Ravvedimento operoso 2023 – ESCLUSIONI
Non è applicabile il ravvedimento speciale in queste ipotesi:
- le violazioni sull’omessa o infedele compilazione del quadro RW;
- le omesse dichiarazioni, incluse le dichiarazioni presentate con ritardo superiore a 90 giorni;
- le violazioni che possono beneficiare di altri istituti definitori previsti specificamente dalla L. 197/2022 nei commi da 153 a 159 e da 166 a 173;
- tutte le violazioni già contestate dall’Agenzia delle Entrate prima della realizzazione del ravvedimento speciale. Infatti, laddove prima del ravvedimento venga notificato un atto di liquidazione, di accertamento o di recupero, di contestazione e di irrogazione delle sanzioni, comprese le comunicazioni di cui all’articolo 36-ter del dpr 600/73, non è più possibile applicare il ravvedimento speciale;
- le violazioni riguardanti tributi amministrativi non gestiti dall’Agenzia delle Entrate ma da altri enti impositori tipo Comuni, province, ecc (si pensi all’Imu che non è sanabile col ravvedimento speciale)
Ravvedimento operoso 2023 – ADEMPIMENTI PRATICI
Il ravvedimento operoso 2023 deve essere utilizzato perentoriamente entro il 31/03/2023, dopo di che ritorna applicabile il ravvedimento ordinario.
Quindi, prima del 31/03/2023 e sempre che nel frattempo non sia stata già notificata una violazione (si veda punto D sopra indicato) il contribuente che voglia avvalersi di questo istituto per sanare una violazione deve:
- rimuovere la violazione, presentando la dichiarazione integrativa oltre che l’emissione o riemissione della fattura se ha riguardato violazioni sulla fatturazione;
- provvedere a pagare la sanzione per un importo pari a 1/18 del minimo edittale previsto per la violazione commessa;
- nel caso si opti per il pagamento rateale della sanzione è possibile optare per un massimo di 8 rate trimestrali di pari importi con il seguente piano: la prima rata entro il 31/03/2023, la seconda il 30/06/2023 e così via ogni fine mese del trimestre successivo fino al massimo del 20/12/2021. Ovviamente gli importi delle rate successiva alla prima sono maggiorati degli interessi al tasso del 2% annuo.
Alcune precisazioni importanti:
- il contribuente può scegliere quante e quali violazioni regolarizzare, ma non è possibile applicare al ravvedimento speciale il cumulo giuridico, dunque ogni violazione va sanata autonomamente, con riduzione, per ciascuna, della sanzione a 1/18 del minimo;
- i ravvedimenti già eseguiti all’1.1.2023 con la modalità ordinaria rimangono validi e non danno diritto al rimborso di quanto pagato;
- è possibile effettuare il pagamento del ravvedimento mediante compensazione nel modello F24 ex art. 17 del DLgs. 241/97 (circ. Agenzia delle Entrate 27.1.2023 n. 2);
- i codici tributi riguardanti le sanzioni e gli interessi pagabili per la rateizzazione col nuovo ravvedimento sono stati istituiti attraverso risoluzione Agenzia delle Entrate 14.2.2023 n. 6, a cui si rimanda;
- se si paga a rate, nel modello F24 si indica il numero di rata che si sta pagando (ad esempio, “0108” se si sta pagando la prima delle otto rate);
- il perfezionamento del ravvedimento speciale si ha solo se la prima rata e quelle successive sono integralmente pagate. Per effetto dell’art. 1 co. 175 della L. 197/2022, “Il mancato pagamento, in tutto o in parte, di una delle rate successive alla prima entro il termine di pagamento della rata successiva comporta la decadenza dal beneficio della rateazione e l’iscrizione a ruolo degli importi ancora dovuti, nonché della sanzione di cui all’articolo 13 del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471, applicata sul residuo dovuto a titolo di imposta, e degli interessi nella misura prevista all’articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, con decorrenza dalla data del 31 marzo 2023”;
- non opera il regime dei lievi inadempimenti di cui all’art. 15-ter del dpr 602/73 (circolare Agenzia delle Entrate 27/01/2023 n. 2).