Il 6 febbraio si è conclusa la fase di trasmigrazione automatica per le Organizzazioni di Volontariato (ODV) e per le Associazioni di Promozione Sociale (APS) già iscritte nei rispettivi elenchi regionali o provinciali. Sono circa 4.000 le ODV e APS coinvolte che sono state inserite nei quattro elenchi pubblicati tra novembre 2022 e lo scorso 6 febbraio.
Trasmigrazione delle ODV e APS e iscrizione nel RUNTS
Per mantenere l’iscrizione nel RUNTS (Registro Unico Nazionale del Terzo Settore) tali realtà dovranno però adempiere all’obbligo di integrazione documentale e di deposito del bilancio 2021 nei 90 giorni successivi all’iscrizione.
Questo termine non è da considerarsi perentorio in linea con l’orientamento di prassi del Ministero del Lavoro (Nota 17146/2022), infatti, la mancata integrazione documentale o l’aggiornamento delle informazioni entro i 90 giorni non determinerà in automatico l’uscita dell’ente dal RUNTS: in questo caso gli Uffici competenti avranno la possibilità di diffidare gli enti inadempienti con contestuale assegnazione di un ulteriore termine entro il quale provvedere all’integrazione dei documenti mancanti, pena, questa volta, la definitiva cancellazione dal Registro dell’ente inadempiente.
Con riferimento, invece, ai bilanci le ODV e APS iscritte nel RUNTS saranno tenute a depositare l’ultimo o gli ultimi due bilanci – a seconda del momento di costituzione – prestando particolare attenzione a quello relativo all’esercizio 2021 che deve essere necessariamente predisposto secondo gli schemi previsti dal Decreto ministeriale 39/2020. Un documento, questo, che stando alle indicazioni fornite dal ministero del Lavoro con la nota 17146/2022, dovrà essere corredato della relazione dell’organo di controllo o del revisore legale dei conti laddove l’ente abbia provveduto a nominarlo.
Secondo il recente orientamento di prassi, infatti, si tratta di un documento fondamentale per l’organo competente ai fini dell’approvazione del bilancio che, pur non essendo parte integrante dello stesso, dovrà comunque essere depositato nel RUNTS ai fini del rispetto del principio di trasparenza. Ciò significa che nel caso in cui una ODV dotata di organo di controllo e iscritta nel Registro per silenzio assenso a novembre, non abbia provveduto a depositare la relazione di tale organo, questa avrà la possibilità di integrare la documentazione a seguito di diffida da parte dell’Ufficio RUNTS competente nel rispetto dei termini assegnati.
Trasmigrazione ODV e APS: la procedura di verifica
Spetterà agli Uffici competenti verificare se le ODV e le APS trasmigrate abbiano correttamente utilizzato lo schema di bilancio e, in caso di adozione di modello semplificato, se questa sia avvenuta in presenza di ricavi, rendite, proventi o entrate inferiori a 220mila euro.
Infine, in caso di attività di raccolta fondi occasionale si renderà, necessaria una verifica, sempre da parte degli Uffici competenti della presenza dei relativi rendiconti che però, come precisato dal Ministero, dovranno essere conformi allo schema fornito dalle linee guida solo a partire dall’esercizio 2022.