Uno dei cambiamenti introdotti dalla Legge di Bilancio di quest’anno – lettera a, comma 54 della L. 197/2022, pubblicata in Gazzetta Ufficiale il 16 gennaio scorso – riguarda l’innalzamento da 65.000 a 85.000 euro del limite dei ricavi conseguiti e dei compensi percepiti nell’anno precedente per accedere – e quindi beneficiare – del regime forfettario 2023 agevolato:
L.127/2022 – Lettera A, Comma 54
All’articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, in materia di regime forfetario per le persone fisiche esercenti attività d’impresa, arti o professioni, sono apportatele seguenti modificazioni: al comma 54, lettera a), le parole: «euro 65.000» sono sostituite dalle seguenti: «euro 85.000»;
Ma le novità riguardanti il regime forfettario 2023 non finiscono qui.
La lettera b dello stesso comma 54 va a modificare il comma 71 della suddetta L.190/2014 disponendo che per compensi o ricavi superiori a 100.000 euro si verificherà l’immediata fuoriuscita dal forfettario, senza aspettare l’anno fiscale seguente.
Di conseguenza, il soggetto dovrà versare l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite.
Per coloro invece che supereranno la soglia degli 85.000 euro ma resteranno al disotto dei 100.000, è prevista l’uscita da regime forfettario a partire dall’anno successivo, come già previsto dalla legislazione vigente.
In pratica, ai fini Iva, gli obblighi scattano per le operazioni eccedenti, mentre ai fini delle imposte dirette trovano applicazione dall’inizio del periodo d’imposta in cui sono stati superati i 100.000 euro.
L.127/2022 – Lettera 5, Comma 54
«Al comma 71 sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Il regime forfetario cessa di avere applicazione dall’anno stesso in cui i ricavi o i compensi percepiti sono superiori a 100.000 euro. In tale ultimo caso è dovuta l’imposta sul valore aggiunto a partire dalle operazioni effettuate che comportano il superamento del predetto limite».
Regime forfettario agevolato: di cosa si tratta?
Ricordiamo che il nuovo regime forfettario agevolato è stato introdotto per la prima volta nl nostro paese dalla Legge di Stabilità 2015 (Legge 190 del 2014, modificata poi dalla Legge di Stabilità 2016) e da allora riguarda gli operatori economici di ridotte dimensioni.
In sintesi, questo regime prevede rilevanti semplificazioni ai fini IVA e ai fini contabili, e prevede la determinazione forfettaria del reddito da assoggettare a un’unica imposta con aliquota al 15 per cento – che scende al 5% per le nuove attività – e che va a sostituire quelle ordinariamente previste, ovvero le imposte sui redditi, le addizionali, sia regionale che comunale e l’Irap.
È il regime naturale delle persone fisiche che esercitano un’attività di impresa, arte o professione in forma individuale, a patto che siano, ovviamente, in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e, contestualmente, non incorrano in una delle cause di esclusione. Vi possono inoltre accedere anche i soggetti già in attività.
Il numero di anni di attività o l’età anagrafica del soggetto non sono cause che possono prevedere una scadenza di questo tipo di regime che è quindi subordinato unicamente al verificarsi delle condizioni e al possesso dei requisiti prescritti dalla legge.